Parere n. 39/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal sig. -OMISSIS- contro il Comune di Carini, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di diniego della domanda di condono, e dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di demolizione e messa in pristino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di condono edilizio e dell’ordinanza di demolizione e messa in pristino relativa a un immobile abusivo
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di una domanda di condono presentata nel 1995 ai sensi della legge n. 724/1994 e la conseguente ordinanza di demolizione. Ha dedotto: la formazione del silenzio-assenso per decorso del termine previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985, assumendo che la pratica fosse completa dal 9 maggio 2001; l’illegittimità della richiesta comunale di integrazione documentale e del successivo diniego; la lesione del legittimo affidamento derivante dal decorso di circa trent’anni; la rilevanza del PAI e di un successivo parere favorevole dell’Autorità di bacino sulla compatibilità geomorfologica di interventi di messa in sicurezza; l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. Il silenzio-assenso non si è formato perché non risulta provato che il nulla osta del 9 maggio 2001 sia stato presentato al Comune e, comunque, la documentazione della pratica non era completa; pertanto il termine legale non aveva iniziato a decorrere. La richiesta comunale di integrazione documentale è stata ritenuta legittima e coerente con i doveri di buona fede e leale collaborazione, essendo emerse molteplici carenze documentali. Il diniego è stato quindi correttamente adottato dopo la mancata produzione della documentazione richiesta. Il decorso del tempo non ha fatto sorgere un legittimo affidamento, trattandosi di immobile originariamente abusivo e privo di titolo edilizio. Il motivo concernente il PAI è stato giudicato inconferente, perché non attinente ai profili di legittimità del diniego di condono. Esclusa l’illegittimità del diniego, è stata esclusa anche l’invalidità derivata dell’ordinanza di demolizione.
Osservazioni
Primo motivo - Silenzio-assenso e completezza della documentazione
Il motivo è infondato: non risulta provato che il nulla osta rilasciato dall’Ispettorato regionale delle foreste il 9 maggio 2001 sia stato presentato al Comune di Carini; inoltre, il documento non è stato depositato nel giudizio. La documentazione della domanda non era quindi completa e il termine per la formazione del silenzio-assenso non aveva iniziato a decorrere.
Secondo motivo - Richiesta di integrazione documentale
La diffida comunale non è stata ritenuta strumentale o pretestuosa. Essa dimostrava l’esistenza di molteplici carenze documentali e costituiva una corretta applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, imponendo all’amministrazione di richiedere previamente l’integrazione prima di definire negativamente il procedimento. Il diniego è stato legittimamente adottato dopo la mancata produzione della documentazione richiesta.
Terzo motivo - Legittimo affidamento derivante dal decorso del tempo
Il motivo è infondato. In presenza di un immobile originariamente abusivo, realizzato senza titolo edilizio, il mero decorso del tempo non determina la formazione di un legittimo affidamento del privato sulla positiva conclusione della domanda di condono.
Quarto motivo - PAI e compatibilità geomorfologica
Il motivo è stato ritenuto inconferente, poiché il parere favorevole dell’Autorità di bacino sulle linee di indirizzo per interventi di messa in sicurezza non incide sui profili di legittimità del diniego di condono impugnato.
Quinto motivo - Illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione
Il motivo è infondato in conseguenza della legittimità del diniego di condono: non sussiste l’invalidità derivata dell’ordinanza di demolizione e messa in pristino.
Norme richiamate
art. 35 l. 47/1985
termine di ventiquattro mesi
Il termine per la formazione del silenzio-assenso presuppone la completezza della documentazione necessaria; in assenza di tale completezza, il termine non inizia a decorrere.
l. 724/1994
La domanda di condono edilizio era stata presentata nel 1995 ai sensi della legge.
art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla verifica di compatibilità per gli immobili ricadenti in aree a pericolosità e rischio geomorfologico, ma il relativo motivo è stato giudicato inconferente rispetto alla legittimità del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio decorre soltanto quando la documentazione necessaria risulti completa; la mera allegazione del privato circa l’avvenuta produzione di un documento non è sufficiente in assenza di prova della sua effettiva presentazione all’amministrazione.
- È legittimo che il Comune, prima di adottare il diniego della domanda di condono, richieda l’integrazione della documentazione mancante quando emergano carenze documentali, in applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione.
- Per un immobile originariamente abusivo, realizzato senza titolo edilizio, il mero decorso del tempo non determina la formazione di un legittimo affidamento del proprietario sulla positiva definizione della domanda di condono.
- Un motivo relativo a sopravvenuti interventi di messa in sicurezza o a valutazioni di compatibilità geomorfologica è inconferente rispetto alla legittimità del diniego di condono quando non dimostri l’illegittimità degli specifici presupposti sui quali il diniego è fondato.
- La validità dell’ordinanza di demolizione non è inficiata in via derivata quando il diniego di condono presupposto sia ritenuto legittimo.
Diniego di condono edilizio e ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal proprietario di una villetta sita nel Comune di Carini. Sono stati impugnati il diniego della domanda di condono edilizio, presentata nel 1995 dal precedente proprietario ai sensi della legge n. 724/1994, e la conseguente ordinanza di demolizione e messa in pristino.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha sostenuto:
- la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, assumendo che la documentazione fosse completa dal 9 maggio 2001, data del rilascio di un nulla osta dell’Ispettorato regionale delle foreste;
- l’illegittimità della successiva richiesta comunale di integrazione documentale;
- la formazione di un legittimo affidamento in ragione del decorso di circa trent’anni dalla domanda di condono;
- la rilevanza della disciplina del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, considerato che l’immobile ricadeva in area classificata con pericolosità P4 e rischio R4;
- l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione.
Silenzio-assenso e completezza della pratica
Il Consiglio ha escluso la formazione del silenzio-assenso. Non risultava infatti provato che il nulla osta del 9 maggio 2001 fosse stato effettivamente presentato al Comune di Carini; il documento non era stato neppure depositato nel giudizio. La pratica non poteva quindi considerarsi completa e il termine previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 non aveva iniziato a decorrere.
Integrazione documentale e doveri di collaborazione
La diffida comunale è stata ritenuta legittima. Essa evidenziava molteplici carenze documentali e non aveva natura strumentale o pretestuosa. Il Comune, in applicazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, aveva correttamente richiesto al proprietario di integrare la documentazione prima di adottare il diniego. La mancata produzione dei documenti richiesti giustificava la conclusione negativa del procedimento.
Decorso del tempo e legittimo affidamento
Il Consiglio ha escluso che il decorso di circa trent’anni dalla presentazione della domanda potesse generare un legittimo affidamento. Richiamando propri precedenti, tra cui i pareri n. 288 del 2025, n. 131 del 2025 e n. 311 del 2024, ha ribadito che, in presenza di un immobile originariamente abusivo e realizzato senza titolo edilizio, il mero decorso del tempo non consolida una posizione favorevole del privato né assicura la positiva conclusione del condono.
Profili relativi al PAI
Il motivo concernente il PAI è stato giudicato inconferente. Il ricorrente aveva richiamato la classificazione dell’area e un successivo parere favorevole dell’Autorità di bacino sulle linee di indirizzo per interventi di messa in sicurezza del comprensorio. Tali elementi, tuttavia, non riguardavano i profili di legittimità del diniego di condono oggetto di impugnazione.
Ordinanza di demolizione
Poiché il diniego di condono è stato ritenuto legittimo, il Consiglio ha escluso anche l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione e messa in pristino.
Esito
Le Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana hanno espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stata inoltre disposta la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri elementi idonei a identificare il ricorrente.
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