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Parere

Parere n. 40/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, corredato da domanda cautelare, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- (avvocati Alberto Maroldo e Monica Mattaliano) avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione di varie opere abusive, e delle pregresse ingiunzioni demolitorie ivi richiamate.

Giustizia amministrativa202500213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare, valorizzando il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Ha pertanto espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensione. Il testo non contiene la decisione sul merito dei motivi di ricorso né sull’illegittimità dell’ordinanza demolitoria.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, corredato da domanda cautelare, contro un’ordinanza del Comune di Palermo che ingiunge la demolizione di varie opere abusive e contro le pregresse ingiunzioni demolitorie richiamate.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, l’ordinanza comunale di demolizione di varie opere abusive, nonché le precedenti ingiunzioni demolitorie richiamate nell’atto. Il parere esamina esclusivamente la domanda cautelare proposta con il ricorso e valuta se ricorrano i presupposti per sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata, in ragione del danno grave e irreparabile che potrebbe derivare dalla sua esecuzione.

Osservazioni

Domanda cautelare

La richiesta di sospensione dell’ordinanza di demolizione deve essere accolta poiché l’esecuzione dell’atto determinerebbe un danno grave e irreparabile.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base normativa per l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti o della loro dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la sospensione cautelare dell’atto impugnato può essere accolta quando l’esecuzione dell’atto sia idonea a determinare un danno grave e irreparabile.
  • L’accoglimento della domanda cautelare non comporta, di per sé, una decisione favorevole sul merito del ricorso né accerta l’illegittimità dell’atto impugnato.

Sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione

Il parere è reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva, su un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da due privati contro un’ordinanza del Comune di Palermo relativa alla demolizione di varie opere abusive.

Oggetto del ricorso

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e le pregresse ingiunzioni demolitorie richiamate nell’atto. Il ricorso era corredato da una domanda cautelare volta a ottenere la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza nelle more della definizione del ricorso.

Valutazione cautelare

Il Consiglio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare, individuandoli nel danno grave e irreparabile che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. La demolizione, una volta eseguita, produrrebbe infatti un pregiudizio non suscettibile di integrale riparazione attraverso la successiva definizione favorevole del ricorso.

Esito

Il parere esprime l’avviso che l’istanza di sospensione debba essere accolta. La pronuncia riguarda esclusivamente la fase cautelare e non contiene una decisione sui motivi di merito, né un accertamento definitivo sulla legittimità delle opere o dell’ordinanza comunale.

Oscuramento dei dati personali

Il Consiglio ha disposto che la Segreteria proceda all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, in considerazione della tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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