Parere n. 285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- P-MI/L/N2020/115517 del 20 maggio 2024, di diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego prefettizio della domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. 20 maggio 2020, n. 34
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- del 20 maggio 2024, recante il diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare, deducendo l’unica censura della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Nel corso dell’istruttoria è emerso che il preavviso era stato notificato l’8 maggio 2024 presso il legale previamente delegato dal ricorrente a ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il ricorrente non ha presentato osservazioni né controdeduzioni dopo la trasmissione della relazione ministeriale. È stata inoltre esaminata, per completezza, la questione relativa alla presenza di condanne per reati ostativi ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020, non contestata quanto al fatto dal ricorrente, il quale si è limitato a richiamare il periodo iniziale del soggiorno in Italia, la scarsa conoscenza della lingua e delle norme italiane e le necessità economiche.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il contraddittorio è stato rispettato sia perché il preavviso di rigetto era stato regolarmente comunicato presso il legale delegato dal ricorrente, sia perché la relazione istruttoria ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che non ha svolto ulteriori difese. La comunicazione del preavviso presso il delegato è stata ritenuta sufficiente a escludere la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La Sezione ha inoltre rilevato che l’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020 esclude dalla procedura gli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva e con applicazione della pena su richiesta, per determinate categorie di reati. Le circostanze personali dedotte dal ricorrente avrebbero potuto essere valutate dal giudice penale come eventuali esimenti o attenuanti, ma sono irrilevanti rispetto al diniego amministrativo fondato sull’esistenza di condanne per reati ostativi.
Osservazioni
Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990
La censura è infondata perché il preavviso di rigetto è stato comunicato l’8 maggio 2024 presso il legale precedentemente delegato dal ricorrente a ricevere le comunicazioni relative alla procedura di emersione. Tale comunicazione è stata ritenuta idonea a garantire il contraddittorio procedimentale.
Condanne per reati ostativi ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020
Le circostanze relative alla scarsa conoscenza della lingua italiana, alla mancata consapevolezza delle norme e degli usi italiani e alle necessità economiche del ricorrente non incidono sul diniego amministrativo. Tali elementi avrebbero potuto essere valutati dal giudice penale quali eventuali esimenti o attenuanti, ma non risultano rilevanti ai fini della procedura di emersione una volta accertata la presenza di condanne per reati ostativi.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presso il Consiglio di Stato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve essere comunicato all’interessato; nel caso esaminato, la comunicazione presso il legale delegato è stata ritenuta sufficiente a garantire il contraddittorio.
art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 20 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Non sono ammessi alla procedura di emersione i cittadini stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".
La disposizione preclude l’accesso alla procedura di emersione agli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva o a seguito di patteggiamento, per le categorie di reati indicate. La presenza di tali condanne costituisce presupposto ostativo al rilascio del provvedimento favorevole.
art. 444 c.p.p.
È richiamato dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020 con riferimento alle condanne conseguenti all’applicazione della pena su richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare, la comunicazione del preavviso di rigetto presso il legale previamente delegato dall’interessato a ricevere le comunicazioni della procedura è idonea a soddisfare l’obbligo previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- La presenza di una condanna rientrante nelle categorie di reati ostativi previste dall’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020 impedisce l’ammissione alla procedura di emersione, anche quando la condanna sia non definitiva o consegua all’applicazione della pena su richiesta.
- Le circostanze personali e socio-economiche dell’interessato, ove rilevanti per la valutazione della responsabilità penale quali esimenti o attenuanti, non sono di per sé idonee a neutralizzare l’effetto ostativo della condanna nel procedimento amministrativo di emersione.
Diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’Interno, per l’annullamento del diniego prefettizio della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. 20 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77/2020.
Premesse e svolgimento dell’istruttoria
Il ricorso, depositato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, contestava esclusivamente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Con un precedente parere interlocutorio la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare e richiesto al Ministero dell’Interno la relazione istruttoria, da trasmettere anche al ricorrente per eventuali difese. Il Ministero ha adempiuto, inviando la relazione al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Comunicazione del preavviso di rigetto
Dalla documentazione acquisita è risultato che lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva notificato il preavviso di rigetto l’8 maggio 2024 presso il legale precedentemente delegato dal ricorrente a ricevere le comunicazioni relative alla procedura di emersione.
La Sezione ha ritenuto tale comunicazione sufficiente a garantire il contraddittorio procedimentale e, conseguentemente, ha escluso la dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La censura relativa all’omesso preavviso è stata quindi considerata infondata.
Reati ostativi alla procedura di emersione
La Sezione ha richiamato, per completezza, l’art. 103, comma 10, lett. c), del d.l. n. 34/2020. La disposizione esclude dalla procedura gli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva e anche in caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per le categorie di reati indicate dalla norma, tra cui quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., i delitti contro la libertà personale, i reati in materia di stupefacenti e quelli connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione e dei minori.
Il ricorrente non ha contestato di avere riportato condanne per reati rientranti tra quelli ostativi. Ha invece richiamato la scarsa conoscenza della lingua italiana, la mancata consapevolezza delle norme e degli usi italiani e le necessità economiche che lo avrebbero condizionato.
Valutazione delle circostanze personali
Il Consiglio di Stato ha precisato che gli elementi dedotti avrebbero potuto essere valutati dal giudice penale nell’ambito del giudizio sulla responsabilità, eventualmente come esimenti o circostanze attenuanti. Essi non sono tuttavia rilevanti rispetto al provvedimento amministrativo di diniego, fondato sull’accertata esistenza di condanne per reati ostativi secondo la disciplina speciale dell’emersione.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso straordinario. Il ricorrente non prevale sull’amministrazione, poiché il preavviso di rigetto risultava regolarmente comunicato presso il legale delegato e la presenza delle condanne ostative non è stata contestata.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente o terzi, in applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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