Cassazione Penale, Sentenza n. 26290/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati: ha dichiarato che il giudizio di merito si è basato su mera causalità materiale e su affermazioni 'evidenti' prive di adeguata individuazione della regola cautelare violata e della sua imputabilità alla Di Egidio. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Egidio Anna era stata condannata, con rito abbreviato e in appello, per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. (omicidio colposo aggravato nella circolazione stradale) per aver cagionato la morte della trasportata Fioravanti Vincenza a seguito dello slittamento e del ribaltamento della propria autovettura su una curva della statale n. 80. La difesa aveva sostenuto che l'incidente fosse stato causato dal distacco di massi finiti sulla carreggiata e che la velocità era entro il limite di 50 km/h; i giudici di merito avevano ritenuto non provata la presenza della pietra e che, sebbene la velocità fosse entro i limiti, la condotta della Di Egidio era tale da non consentirle di mantenere il controllo del veicolo. Nel ricorso per cassazione si denunciavano: violazione di norme penali e del codice della strada (art. 43 c.p., art. 589 bis c.p., art. 141 c.d.S.) e carenza/manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.). La censura centrale è che i giudici si sono limitati a collegare materialmente la condotta all'evento senza individuare la regola cautelare violata né dimostrare la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento.
Norme richiamate
Norma che sanziona l'omicidio colposo stradale; la sua applicazione richiede l'accertamento della condotta colposa e del nesso causale, ma la Corte sottolinea che non basta la mera causalità materiale: occorre identificare la regola cautelare violata e la concretizzazione del rischio evitabile.
Riferimento alla nozione generale di causalità/colpa; la censura riguardava l'erronea interpretazione/applicazione di tali principi nella ricostruzione della responsabilità.
Norme sul rispetto dei limiti di velocità e delle regole di circolazione; la Corte richiama che la violazione di regole di prudenza generiche può integrare la colpa, ma deve essere specificamente individuata e provata la sua incidenza sull'evento.
Principio generale che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo; la Corte richiama la giurisprudenza che integra le regole di prudenza nella disciplina della circolazione.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. a), b), e))
Norme sui motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizi di motivazione; il ricorso ha invocato tali censure e la Cassazione le ha ritenute fondate nel senso della carenza di adeguata motivazione probatoria.
Massime di principio
- La responsabilità per un evento stradale non può fondarsi sulla sola causalità materiale: il giudice deve individuare quale regola cautelare (specifica o generale) è stata violata e provare che quella violazione ha concretizzato il rischio che si è realizzato.
- Occorre verificare la prevedibilità ed evitabilità dell'evento: non è sufficiente dimostrare che un comportamento abbia concorso materialmente all'evento, ma va accertato che un comportamento alternativo lecito avrebbe probabilmente impedito l'evento.
- Il rispetto formale dei limiti di velocità non esclude automaticamente responsabilità: sebbene la velocità sia entro i limiti, bisogna provare che tale velocità non consentiva di controllare il veicolo nelle condizioni concrete; tuttavia questa deduzione richiede elementi fattuali certi e non affermazioni 'evidenti'.
- Quando la difesa prospetta cause esterne imprevedibili (es. distacco di massi), gli organi inquirenti e il giudice devono verificarle concretamente: la prova di un evento esterno eziologicamente decisivo può escludere la colpevolezza.
- La motivazione giudiziaria deve evitare formule conclusive o affermazioni indimostrate; la Cassazione annulla se il giudizio di colpevolezza è fondato su congetture o mancanza di specifica ricostruzione della regola violata e della sua imputabilità.
- In presenza di vizi di motivazione che incidono sull'accertamento della colpevolezza, la via corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame collegiale e motivato dei fatti e delle prove.
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