Cassazione Civile, Ordinanza n. 32042/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2018, fondata su due cartelle di pagamento notificate nel 2005 e nel 2006, relative a imposte IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2000 e al diritto annuale camerale per l'anno 2001. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo non provata la completa esecuzione della notificazione di una precedente intimazione del 2009: risultavano la relata di notifica a mani della madre della destinataria e la spedizione della raccomandata informativa, ma non anche la prova del suo ricevimento. Da ciò aveva tratto la conseguenza che, mancando un valido effetto interruttivo, tra la cartella del 2005 e l'intimazione del 2018 era maturata la prescrizione decennale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 139 c.p.c., 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo un travisamento della prova e sostenendo che la notifica a persona di famiglia si perfeziona con la spedizione della raccomandata informativa, senza necessità di provarne il ricevimento; tale ulteriore prova sarebbe richiesta solo nell'ipotesi di notifica ex art. 140 c.p.c. mediante CAD.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che, per la notifica di atti tributari eseguita ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, quando l'atto è consegnato a una persona di famiglia presso il domicilio del destinatario, è sufficiente la spedizione della lettera raccomandata informativa prevista dalla norma speciale; non è invece necessario provare il ricevimento della raccomandata, né richiedere una raccomandata con avviso di ricevimento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta violazione processuale, ma non centrale nella ratio decidendi finale.
Richiamato come parametro della dedotta violazione processuale, ma non centrale nella ratio decidendi finale.
La norma generale sulla notificazione presso il domicilio del destinatario prevede la consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda; nel caso di atti tributari opera però la disciplina speciale dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Per gli atti tributari notificati a soggetto diverso dal destinatario, la notifica richiede la consegna in busta sigillata e la successiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata; è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa, senza necessità di provarne il ricevimento.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel ricorso, in relazione alla disciplina della riscossione e della notifica degli atti esattoriali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per il dedotto travisamento della prova e per la violazione del regime processuale della notifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per la dedotta violazione di legge in tema di notificazione degli atti tributari.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla sentenza impugnata insieme all'art. 111 Cost. a sostegno del criterio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla sentenza impugnata insieme all'art. 24 Cost. a sostegno del criterio della ragione più liquida.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti tributari eseguita a persona di famiglia presso il domicilio del destinatario, la disciplina speciale dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 prevale sul regime generale dell'art. 139 c.p.c. per quanto riguarda l'adempimento della raccomandata informativa.
- L'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973 richiede la spedizione di una lettera raccomandata informativa, non la prova del suo ricevimento; l'eventuale richiesta di avviso di ricevimento introdurrebbe un onere non previsto dalla legge.
- Quando la notifica è eseguita presso l'abitazione del destinatario mediante consegna a un familiare, opera una presunzione di consegna al destinatario; chi contesta la notifica deve fornire la prova contraria nei limiti del caso concreto.
- In tema di atti tributari, la raccomandata informativa costituisce un adempimento essenziale del procedimento notificatorio, ma il suo perfezionamento non dipende dalla produzione dell'avviso di ricevimento se la legge richiede solo la spedizione.
- La prescrizione fondata sull'asserita invalidità di un atto interruttivo non può essere dichiarata se la notificazione dell'atto interruttivo risulta eseguita secondo il modello legale speciale applicabile.
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