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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14740/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

Un uomo aveva acquistato, nell'ambito del rapporto matrimoniale, un immobile destinato a casa familiare; il bene era stato poi intestato alla moglie. Dopo la crisi coniugale e la richiesta di separazione da parte di quest'ultima, egli aveva agito per ottenere la restituzione della somma di euro 160.000, sostenendo che, venuto meno l'affectio familiaris, l'attribuzione patrimoniale fosse priva di causa. Nel corso del giudizio di primo grado aveva inoltre introdotto una domanda di revoca della donazione per ingratitudine. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che si trattasse di donazione indiretta e che mancasse prova della mancanza di animus donandi; aveva inoltre ritenuto tardiva e comunque infondata la domanda di revoca. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando la tardività della questione di ingratitudine e valorizzando, oltre alle dichiarazioni dello stesso attore, la destinazione dell'immobile a uso familiare come indice della liberalità. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della motivazione e vizio motivazionale per travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto l'animus donandi da un'affermazione difensiva riferita ai doveri coniugali e che dovessero invece accertarsi l'animus donandi e l'arricchimento del beneficiario; 2) violazione dell'art. 2730 c.c., lamentando che le sue dichiarazioni non potessero avere valore confessorio ma solo indiziario, perché rese in atti difensivi e riferite all'interesse del nucleo familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che le censure presentassero anche profili di inammissibilità per aspecificità, ma soprattutto che la Corte d'appello avesse correttamente qualificato l'attribuzione come donazione indiretta, sulla base non solo delle dichiarazioni del ricorrente, ma anche della specifica destinazione dell'immobile a uso familiare. Ha poi escluso che vi fosse errore nell'attribuire valore confessorio alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal difensore, richiamando il consolidato orientamento secondo cui tali ammissioni possono essere riferite alla parte. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4 e n. 5; comma 1, n. 3

    Sono state invocate come norme di deduzione dei vizi di legittimità; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e infondate nel merito.

  • art. 2730 c.c.

    Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore possono essere valorizzate come confessione riferibile alla parte, se si presume la sua conoscenza e la relativa titolarità.

  • art. 143 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro dei doveri coniugali di collaborazione e solidarietà, ma non ritenuto decisivo per escludere la liberalità dell'attribuzione.

  • art. 375 c.p.c.

    Citate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    Citate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla trattazione camerale non partecipata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'acquisto di un immobile destinato a casa familiare, finanziato da un coniuge e intestato all'altro, può integrare una donazione indiretta quando il complesso delle circostanze evidenzi una finalità di liberalità.
  • Per escludere la natura di liberalità non è sufficiente richiamare genericamente i doveri coniugali o l'interesse del nucleo familiare, se gli elementi oggettivi del caso depongono per un'attribuzione patrimoniale gratuita.
  • Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal difensore possono avere valore confessorio nei confronti della parte, quando risulti presumibile che la parte ne abbia conoscenza e ne faccia proprio il contenuto.
  • In sede di legittimità, censure formulate in modo generico o non strettamente correlate alla ratio decidendi possono essere dichiarate inammissibili o comunque rigettate.
  • La qualificazione di un'attribuzione patrimoniale tra coniugi come donazione indiretta impedisce di pretendere la restituzione della somma solo per il sopravvenuto venir meno della relazione affettiva, in assenza di vizi della causa o dei presupposti di legge per la revoca.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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