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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07841/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a 9 mesi di reclusione per detenzione illecita di cocaina ai fini della cessione a terzi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata assoluzione e, in subordine, per il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti e la mancata rideterminazione della pena nel minimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo, essendo stato depositato oltre il termine di legge. Ha inoltre rilevato che, anche nel merito, i motivi erano inammissibili perché miravano a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito, a fronte di una motivazione ritenuta congrua e non manifestamente illogica. È stata confermata, quindi, la condanna per il reato di detenzione di cocaina ai fini di cessione; la richiesta di particolare tenuità è stata ritenuta incompatibile con la quantità di stupefacente, la destinazione allo spaccio e i precedenti specifici; il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva è stato ritenuto adeguatamente motivato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata alla detenzione illecita di cocaina finalizzata alla cessione a terzi; la Corte conferma la riconducibilità del fatto alla fattispecie di spaccio, valorizzando il dato ponderale, il confezionamento e gli indizi sintomatici della destinazione a terzi.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è ritenuta non applicabile in presenza di rilevante quantità di stupefacente, destinazione allo spaccio e precedenti penali specifici.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per affermare la proporzionalità della pena concretamente irrogata rispetto al fatto e alla personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La tardività del ricorso integra causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • In materia di stupefacenti, la destinazione allo spaccio può essere desunta da un quadro indiziario complessivo costituito da quantità significativa della sostanza, elevato principio attivo, presenza di strumenti di confezionamento o pesatura, frequentazioni compatibili con l'attività di cessione e assenza di disponibilità economiche coerenti con l'asserito uso personale.
  • La particolare tenuità del fatto è incompatibile con fatti caratterizzati da apprezzabile offensività, come la detenzione di quantitativi rilevanti di droga finalizzati alla cessione e la presenza di precedenti penali specifici.
  • Le statuizioni sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti sono censurabili in cassazione solo se frutto di arbitrio o manifesta illogicità; è sufficiente una motivazione che spieghi la scelta dell'equivalenza o della prevalenza in relazione all'adeguatezza della pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per causa imputabile al ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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