Cassazione Penale, Sentenza n. 33877/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per il reato di cui all'art. 603-bis c.p.: (1) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. per aver versato somme a favore delle persone offese (assegni circolari notificati e poi ritirati; accettazione in udienza d'incidente probatorio); (2) eccessività della pena e mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, atteso lo stato di incensuratezza, il comportamento riparatorio e la prognosi di non recidiva; (3) per entrambi i ricorrenti, richiesta di integrazione probatoria non valutata (ispezione dell'arma sequestrata) e censura sulla motivazione della Corte territoriale circa l'attendibilità delle persone offese. I ricorrenti lamentano inoltre carenze motivazionali e insufficiente analisi degli elementi di fatto a sostegno delle richieste difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili perché generici, assertivi e privi di un'adeguata critica della motivazione della Corte d'appello. Ha ritenuto logica e congrua la valutazione del giudice di merito: la somma versata è stata giudicata 'modesta' e non integrale rispetto al danno, per cui l'attenuante ex art. 62 n.6 c.p. non è riconosciuta; la valutazione della credibilità delle persone offese è questione di merito non riapribile in Cassazione in assenza di manifeste contraddizioni; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è arbitraria. Conseguentemente rimangono confermate le condanne di primo e secondo grado: per Gargiulo Alessandro reclusione anni 2 e mesi 4 e multa di euro 1.000; per Hansra Balwant Singh reclusione anno 1 e mesi 8 e multa di euro 1.000, oltre spese di custodia cautelare e processuali. I ricorsi sono dunque stati dichiarati inammissibili e il resistente (Corte d'appello/PM) prevale.
Norme richiamate
Norma che configura il reato posto a base delle condanne (sfruttamento lavorativo/aggravante specifica); la Corte ha confermato l'imputazione e la valutazione complessiva delle condotte.
L'attenuante per risarcimento del danno richiede un risarcimento 'integrale' o comunque adeguato: il giudice ha potere di valutare la corrispondenza tra transazione e danno e può disattendere una dichiarazione satisfattiva della parte lesa se il risarcimento è giudicato insufficiente, anche per tutelare parti vulnerabili.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria e la possibilità di una motivazione anche sintetica purché logica e non arbitraria.
Riferimento evocato relativamente alla forma dell'offerta risarcitoria (deposito o atto equipollente); la Corte però ha valutato che, seppure offerta formalmente, la congruità sostanziale rimane compito del giudice penale.
Richiamata procedura: la Corte ha tenuto conto delle conclusioni scritte per l'udienza camerale; non essendo richiesto il dibattimento, il procedimento è stato trattato per via camerale.
Norma richiamata in relazione agli effetti della inammissibilità dei ricorsi e all'assenza di circostanze che giustifichino una deroga (es. assenza di colpa) nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p.) richiede non solo la prova dell'avvenuto pagamento, ma anche che il giudice ne valuti l'adeguatezza rispetto al danno complessivo; la sola accettazione della somma da parte della parte offesa non vincola il giudice penale se esistono ragioni per ritenere il risarcimento insufficiente.
- Quando la parte lesa è in situazione di vulnerabilità, il giudice può scrutinare più severamente la congruità dell'indennizzo per evitare che accettazioni 'forzate' o dettate da bisogno privino di tutela la vittima.
- Le questioni di fatto rilevanti (es. attendibilità delle vittime, valutazione delle prove tecniche) sono di competenza del giudice di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione, salvo dimostrare palesi contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione.
- Le richieste di integrazione istruttoria (es. ispezione di oggetti sequestrati) devono essere fondate su specifica indicazione della loro rilevanza probatoria e sulla dimostrazione che l'accertamento non sia ultroneo rispetto alle esigenze istruttorie precedenti; in mancanza, il rifiuto del giudice non è agevolmente censurabile in sede di legittimità.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici, affrontare la motivazione del giudice di merito e spiegare concretamente il vizio di diritto o di motivazione; censure generiche o ripetitive della valutazione di merito sono inammissibili.
- Nella dosimetria della pena il giudice di merito gode di ampia discrezionalità: per ottenere revisione occorre provare che la decisione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, non la mera diversa valutazione di elementi mitiganti.
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