Cassazione Civile, Ordinanza n. 02302/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento di euro 84.593,53 relativa a crediti tributari iscritti in diverse cartelle di pagamento. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l'agente della riscossione non avesse prodotto gli originali degli avvisi di ricevimento delle notifiche, ma soltanto copie la cui conformità era stata contestata. L'agente della riscossione proponeva appello, ma il contribuente eccepiva l'inammissibilità del gravame per decorso del termine breve, sostenendo che la sentenza di primo grado gli era stata validamente notificata presso la sede dell'agente della riscossione a mani di impiegato addetto alla ricezione. La CTR dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo valida la notificazione della sentenza ai sensi degli artt. 38 e 16 del d.lgs. 546/1992. Nel ricorso per cassazione l'agente della riscossione deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 170 c.p.c. e degli artt. 11, 12, 16, 26, 38 e 51 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notificazione della sentenza eseguita al domicilio reale del soccombente e non al procuratore costituito non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado eseguita direttamente all'ente/ufficio competente, anche presso un ufficio diverso da quello principale ma comunque organicamente riferibile all'ente e funzionalmente connesso al contenzioso, è valida e idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per impugnare. Ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione per tardività. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario. È stato altresì dato atto, nei limiti di legge, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di dedurre in cassazione violazione o falsa applicazione di legge; qui è stato utilizzato per censurare la qualificazione della notificazione ai fini del termine breve.
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
richiamato dal ricorrente quale norma sulla notificazione presso il procuratore costituito.
art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme del processo tributario dedotte come violate.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme del processo tributario dedotte come violate.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
prevede la notificazione mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto dell'ente, che rilascia ricevuta sulla copia; la Corte lo considera idoneo a validare la notificazione e a far decorrere il termine breve.
art. 26 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme processuali tributarie dedotte come violate.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
consente la notificazione della sentenza da parte delle parti private; combinato con l'art. 51, rende valida la notificazione eseguita nei modi previsti dall'art. 16.
art. 51, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
stabilisce il termine di sessanta giorni per proporre impugnazione decorrente dalla notificazione valida della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo dovuto dalla parte soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza eseguita direttamente all'ente o all'ufficio competente secondo le modalità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992 è valida anche se ricevuta da un impiegato addetto non necessariamente coincidente con la struttura interna che ha curato la lite, purché il destinatario sia organicamente riferibile all'ente e funzionalmente connesso all'atto notificato.
- La notifica valida della sentenza ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, d.lgs. 546/1992 fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre impugnazione.
- In cassazione, è infondato il motivo che contesti la tardività dell'appello quando il giudice di merito abbia correttamente applicato il principio per cui la consegna dell'atto all'impiegato addetto dell'ente integra una notificazione idonea a produrre gli effetti decadenziali previsti dalla legge processuale tributaria.
- Quando il ricorso è respinto, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese; inoltre, nei casi previsti, può essere dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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