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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02302/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento di euro 84.593,53 relativa a crediti tributari iscritti in diverse cartelle di pagamento. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l'agente della riscossione non avesse prodotto gli originali degli avvisi di ricevimento delle notifiche, ma soltanto copie la cui conformità era stata contestata. L'agente della riscossione proponeva appello, ma il contribuente eccepiva l'inammissibilità del gravame per decorso del termine breve, sostenendo che la sentenza di primo grado gli era stata validamente notificata presso la sede dell'agente della riscossione a mani di impiegato addetto alla ricezione. La CTR dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo valida la notificazione della sentenza ai sensi degli artt. 38 e 16 del d.lgs. 546/1992. Nel ricorso per cassazione l'agente della riscossione deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 170 c.p.c. e degli artt. 11, 12, 16, 26, 38 e 51 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notificazione della sentenza eseguita al domicilio reale del soccombente e non al procuratore costituito non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado eseguita direttamente all'ente/ufficio competente, anche presso un ufficio diverso da quello principale ma comunque organicamente riferibile all'ente e funzionalmente connesso al contenzioso, è valida e idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per impugnare. Ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione per tardività. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario. È stato altresì dato atto, nei limiti di legge, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione della sentenza eseguita direttamente all'ente o all'ufficio competente secondo le modalità dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992 è valida anche se ricevuta da un impiegato addetto non necessariamente coincidente con la struttura interna che ha curato la lite, purché il destinatario sia organicamente riferibile all'ente e funzionalmente connesso all'atto notificato.
  • La notifica valida della sentenza ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, d.lgs. 546/1992 fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre impugnazione.
  • In cassazione, è infondato il motivo che contesti la tardività dell'appello quando il giudice di merito abbia correttamente applicato il principio per cui la consegna dell'atto all'impiegato addetto dell'ente integra una notificazione idonea a produrre gli effetti decadenziali previsti dalla legge processuale tributaria.
  • Quando il ricorso è respinto, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese; inoltre, nei casi previsti, può essere dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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