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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25414/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso a carico dell'Erario in favore di un avvocato per l'attività difensiva svolta nell'interesse di un cittadino extracomunitario in un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. La Procura sosteneva che il compenso fosse da ridurre, richiamando irregolarità nella gestione delle cause e la serialità dei ricorsi presentati dal difensore. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che dall'annotazione "al visto PM" risultasse la conoscibilità del decreto nei giorni immediatamente successivi alla data indicata, con conseguente decorso del termine di impugnazione. In cassazione la Procura deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 136 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché il Tribunale aveva affermato la tardività senza prova dell'avvenuta comunicazione del provvedimento, ma solo sulla base di una presunzione di trasmissione materiale del fascicolo. Con il secondo motivo lamentava l'omesso esame dell'attestazione del direttore amministrativo della Procura, secondo cui non era stata ricevuta alcuna comunicazione dei provvedimenti di liquidazione. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., rilevando che il provvedimento impugnato si era conformato alla giurisprudenza di legittimità: il decreto di liquidazione è opponibile entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione. Nel caso concreto, essendo il ricorso introduttivo dell'opposizione stato proposto circa un anno e mezzo dopo la pubblicazione del decreto, l'opposizione era comunque tardiva. È stato inoltre rilevato che il ricorso per cassazione era privo dell'esposizione dei fatti di causa, profilo che di per sé ne determinava l'inammissibilità ex art. 366 n. 3 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non fosse idonea a superare il consolidato orientamento sulla decorrenza del termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ha inoltre osservato che, in assenza di comunicazione o notificazione, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorso ampiamente nel caso di specie. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia perché il ricorso era proposto dalla Procura della Repubblica, sia perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Riconosce l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato davanti al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.

  • art. 84 d.P.R. 115/2002

    Indica il regime del decreto di pagamento del compenso al difensore nel patrocinio a spese dello Stato e il relativo meccanismo di opposizione.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Il procedimento di opposizione era assoggettato, all'epoca, al rito sommario di cognizione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione è equiparato, quanto alla struttura impugnatoria, all'ordinanza del giudice monocratico, con applicazione del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo d'impugnazione, decorrente dalla pubblicazione, applicabile ai provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso quale norma asseritamente violata per la mancata prova della comunicazione del provvedimento.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non idoneo a superare o a richiedere revisione della giurisprudenza consolidata.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    La mancanza dell'esposizione dei fatti di causa è stata indicata come ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    Richiamato per l'inquadramento del rito applicabile all'opposizione al decreto di liquidazione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il Collegio ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale evocata per bilanciare diritto di difesa e certezza dei rapporti processuali.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
  • Il decreto di liquidazione va assimilato, ai fini del regime impugnatorio, a un provvedimento decisorio del giudice monocratico, con conseguente applicazione del sistema dei termini d'impugnazione previsto per tali provvedimenti.
  • Chi contesta la tardività dell'opposizione o intende far valere una conoscenza successiva per cause non imputabili deve allegare e provare i fatti che consentono di collocare il dies a quo in un momento utile; tuttavia, quando sia comunque decorso il termine lungo, l'opposizione resta inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la giurisprudenza di legittimità consolidata applicabile al caso concreto e, inoltre, deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa a pena di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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