Cassazione Penale, Sentenza n. 26665/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda origina da un sinistro stradale avvenuto il 20.5.2020 in cui un'autovettura, provenendo da un varco privato e immettendosi sulla pubblica via, collideva con altra autovettura condotta dall'imputato sulla strada principale. In primo grado il Giudice di Pace aveva ritenuto l'imputato colpevole di lesioni colpose ai danni della controparte, riconoscendo un concorso di colpa tra i conducenti, e lo aveva condannato alla multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in sede di appello, confermava la decisione. Con ricorso per cassazione l'imputato deduceva: 1) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di merito ritenuto che l'imputato fosse privo di legittimazione a impugnare la mancata pronuncia di condanna solidale del responsabile civile al risarcimento e alla distrazione delle spese; 2) erronea applicazione degli artt. 40 e 590 c.p. e vizio motivazionale per omessa o apparente valutazione della negligenza, imprudenza e imperizia, sostenendo che non erano state adeguatamente considerate le consulenze tecniche delle parti e che la condanna fosse stata pronunciata senza completa disamina del materiale istruttorio; 3) erronea applicazione dell'art. 590 c.p. e omessa motivazione sul nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni lamentate. Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento limitatamente alla parte in cui era stata dichiarata inammissibile la richiesta di condanna civile anche nei confronti del responsabile civile, e l'inammissibilità nel resto. La Corte rilevava anzitutto che, poiché si trattava di reati di competenza del giudice di pace, il ricorso non poteva essere proposto per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., rendendo inammissibili le censure formulate in tali termini. Nel merito del primo motivo, affermava che l'imputato non ha interesse a dolersi dell'omessa pronuncia di condanna solidale del responsabile civile, perché il vincolo di solidarietà opera ope legis; la mancata estensione della condanna al responsabile civile non incide sulla decisione agli effetti civili. Le restanti doglianze, tutte riconducibili al vizio motivazionale, venivano dichiarate inammissibili. Il ricorso veniva quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto inammissibili le doglianze formulate come vizio di motivazione perché, trattandosi di reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non era proponibile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'imputato non ha interesse a impugnare la sentenza nella parte in cui non ha pronunciato la condanna solidale del responsabile civile al risarcimento del danno, poiché la solidarietà opera ope legis e la condanna generica resa in sede penale esplica effetti anche nei confronti del responsabile civile. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese processuali, la somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese di legittimità alla parte civile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Richiamato dai motivi di ricorso per dedurre erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte osserva che, per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può essere proposto per vizio di motivazione, rendendo inammissibili le censure formulate sotto tale profilo.
Norma che, per i reati di competenza del giudice di pace, esclude la proponibilità del ricorso per cassazione con il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla posizione del responsabile civile.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione al nesso causale tra condotta ed evento.
Fattispecie di lesioni colpose oggetto della condanna e parametro invocato nei motivi di ricorso.
Richiamato dalla Corte per affermare che il vincolo di solidarietà tra imputato e responsabile civile opera ope legis.
Richiamato dalla Corte per affermare che per le spese in favore della parte civile è previsto il vincolo solidale.
Richiamato dalla Corte in relazione agli effetti della solidarietà anche ai fini dell'applicabilità della norma sulle obbligazioni solidali.
Massime di principio
- Nei reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non è esperibile per denunciare il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; le doglianze costruite in tali termini sono quindi inammissibili.
- L'imputato non ha interesse a impugnare la sentenza nella parte in cui abbia omesso di pronunciare la condanna solidale del responsabile civile al risarcimento del danno, poiché la solidarietà tra imputato e responsabile civile opera direttamente per legge.
- La mancata estensione della condanna al responsabile civile non inficia la decisione agli effetti civili, quando il responsabile civile sia stato ritualmente citato e la responsabilità dell'imputato sia stata comunque accertata.
- La condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile produce effetti anche nei confronti del responsabile civile, quale condebitore solidale, indipendentemente dalla sua effettiva partecipazione al processo penale.
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