Cassazione Penale, Ordinanza n. 22352/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato elementi favorevoli alla mitigazione della pena. La Cassazione ha ritenuto il motivo generico e, comunque, meramente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa in appello, osservando che la motivazione del giudice di merito era congrua e valorizzava la gravità del fatto, descritto come una protratta resistenza anche fisicamente violenta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulle attenuanti generiche fosse priva di specificità e sostanzialmente reiterativa di quanto già dedotto in appello, mentre la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione adeguata negando le attenuanti in assenza di elementi positivi e in ragione della gravità della condotta. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Richiamato come base del reato in materia di stupefacenti contestato e confermato nei gradi di merito.
Richiamato come norma incriminatrice relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato e confermato nei gradi di merito.
Richiamati come norme incriminatrici relative al reato di lesioni personali aggravate contestato e confermato nei gradi di merito.
La decisione riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego può essere motivato anche dalla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi di segno positivo a favore dell'imputato, senza necessità di una motivazione particolarmente ampia in presenza di una valutazione già congrua del merito.
- In cassazione è inammissibile la censura che si limiti a riproporre in modo generico questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La gravità concreta del fatto, specie se caratterizzata da una resistenza protratta e fisicamente violenta, può costituire ragione sufficiente per escludere la concessione delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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