Cassazione Civile, Ordinanza n. 08485/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto privato relativo alla fornitura e realizzazione di lay-out per macchinari, pavimentazioni, fondazioni, sistemi di riscaldamento e altre opere connesse. La società creditrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo, poi opposto dalla società debitrice, la quale sosteneva, in sintesi, che le prestazioni non erano state eseguite direttamente dalla creditrice ma da altra impresa, e contestava sia la ricostruzione del rapporto come delegazione di pagamento sia il valore probatorio della nota del 10 maggio 2002, asseritamente non prodotta o non ritualmente contestata. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione di norme processuali per avere la corte territoriale ritenuto prodotta sin dal monitorio la nota del 10/05/2002; 2) violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c. per avere considerato non contestato il contenuto di quella nota; 3) violazione degli artt. 1988 e 2384 c.c. per aver attribuito alla nota valore di ricognizione di debito pur in difetto dei requisiti; 4) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per avere valorizzato la nota come prova del debito e trascurato elementi contrari; 5) violazione degli artt. 1269 e 2697 c.c. per aver qualificato il rapporto come delegazione di pagamento e ritenuto quindi inammissibili le prove richieste in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i cinque motivi di ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la nota del 10/05/2002 era stata ritualmente prodotta con il ricorso monitorio e non era stata specificamente contestata; ha considerato, inoltre, che il documento, letto nel suo contenuto complessivo, integrasse una ricognizione di debito e che la società ricorrente non avesse fornito prova di fatti estintivi dell'obbligazione. Ha infine giudicato non censurabile in cassazione la qualificazione del rapporto come delegazione di pagamento e la conseguente valutazione di ininfluenza dei mezzi istruttori richiesti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito
invocato dalla ricorrente per contestare la regolarità della produzione documentale; la Corte ritiene infondata la doglianza perché il documento risultava allegato al ricorso monitorio
richiamato dalla ricorrente in relazione alla produzione documentale; la Corte esclude la violazione
la Corte afferma che, nel caso, la parte avrebbe dovuto contestare tempestivamente il documento con la prima difesa utile e che, comunque, il contenuto non era stato specificamente confutato
richiamato per censurare la ritenuta non contestazione; la Corte valorizza il principio di non contestazione rispetto al contenuto del documento ritualmente prodotto
la Corte ritiene che la nota, letta complessivamente, potesse essere apprezzata come ricognizione di debito e che tale valutazione appartenga al merito
invocato dalla ricorrente per contestare la sottoscrizione del documento; la censura è ritenuta nuova e comunque non decisiva nel giudizio di legittimità
la Corte conferma che l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligazione gravava sulla parte debitrice, che non lo ha assolto
richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto come delegazione di pagamento; la Corte conferma la qualificazione operata dai giudici di merito
richiamato per affermare che il disconoscimento del documento doveva essere svolto con l'opposizione, prima difesa utile successiva al monitorio
richiamato nel procedimento camerale di legittimità e nel deposito di memorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il documento ritualmente prodotto nel giudizio monitorio può essere posto a base della decisione se la controparte non lo contesta specificamente nella prima difesa utile.
- La qualificazione di una nota contenente conteggi a saldo e sottoscritta per accettazione può integrare una ricognizione di debito, quando dal suo contenuto emerga in modo non equivoco l'assunzione dell'obbligazione.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del rapporto sostanziale quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- Se il giudice di merito accerta che una parte ha assunto a proprio carico costi e responsabilità verso un terzo, può ritenere correttamente configurata una delegazione di pagamento e reputare irrilevanti prove dirette a smentire fatti già documentalmente provati.
- L'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligazione incombe sul debitore che li allega; in difetto di tale prova, il credito resta esigibile.
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