Cassazione Civile, Ordinanza n. 03179/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le società ricorrenti, che esercitano attività estrattiva su aree marmifere comunali, hanno chiesto al tribunale ordinario di accertare in via principale la titolarità di un diritto reale perpetuo di godimento qualificato come diritto di livello, sostenendo che tale situazione derivasse da antichi atti di trasferimento e dalla perdurante vigenza della disciplina estense. In subordine hanno chiesto di accertare il diritto a un indennizzo per l'asserita illegittima ablazione di tale diritto, pari al valore di mercato dei beni, deducendo che due delibere comunali del 2020 avevano ricondotto i livelli a concessioni amministrative soggette a scadenza e gara pubblica, con conseguente degradazione della loro posizione giuridica e senza previsione di compensazione. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sosteneva che la controversia appartenesse al giudice ordinario perché il petitum sostanziale riguardava l'accertamento di un diritto soggettivo reale, non la legittimità di un atto concessorio; il Comune ha invece eccepito la giurisdizione del giudice amministrativo. Le società aderenti hanno condiviso tale impostazione, mentre il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte ha ricostruito la disciplina storica e speciale degli agri marmiferi apuani, ritenendo decisivo che, dopo l'abrogazione della legislazione previgente operata dalla legge mineraria del 1927 e l'adozione dei regolamenti comunali, il rapporto sia da qualificare come concessione temporanea e non come diritto reale perpetuo.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e ha rigettato il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che la posizione dedotta dalle ricorrenti non integri un diritto di livello perpetuo assimilabile all'enfiteusi in senso pieno, ma debba essere qualificata come concessione amministrativa di cava, necessariamente temporanea e soggetta a controllo pubblicistico. Per questa ragione, la controversia sulla natura e persistenza del rapporto relativo agli agri marmiferi e sugli effetti delle delibere comunali appartiene al giudice amministrativo, non al giudice ordinario. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza e la disciplina speciale in materia di cave di Massa e Carrara, spiegando che l'orientamento favorevole alla giurisdizione ordinaria riguarda ipotesi diverse o antecedenti rispetto al regime regolamentare vigente; ha considerato non decisiva l'unica pronuncia delle Sezioni Unite del 2020 invocata dai ricorrenti. Conseguentemente, il giudice ordinario dovra' dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo nel giudizio principale.
Norme richiamate
richiamato nel riepilogo dei giudizi amministrativi sospesi in attesa della questione pregiudiziale di giurisdizione davanti al giudice civile
richiamato quale base della sospensione dei giudizi amministrativi in attesa della decisione pregiudiziale sulla natura del diritto
art. 64 legge 29 luglio 1927, n. 1443
"Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi"
ha abrogato la legislazione previgente in materia di agri marmiferi e ha affidato ai Comuni di Carrara e Massa il potere regolamentare per disciplinare le concessioni, segnando il passaggio a un regime pubblicistico e temporaneo
art. 53 legge mineraria del 1927
richiamato per la previsione del mantenimento come concessioni perpetue delle concessioni di miniere senza limiti di tempo
art. 21 legge mineraria del 1927
richiamato come espressione del principio di temporaneita' della concessione, incompatibile con la perpetuita' della disciplina estense
art. 45, secondo comma, legge mineraria del 1927
richiamato per estendere ai rapporti concessori il principio della temporaneita' previsto dalla legge mineraria
art. 27 legge mineraria del 1927
richiamato per il divieto di alienazione o cessione dell'esercizio senza autorizzazione dell'amministrazione concedente, sanzionato con la nullita' dell'atto
richiamato per il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di cave e miniere
art. 32 legge regionale Toscana 25 marzo 2015, n. 35
richiamato quale norma che dispone la ricognizione dei beni appartenenti agli agri marmiferi e dei rapporti livellari
art. 38 legge regionale Toscana 25 marzo 2015, n. 35
richiamato per la previsione del termine delle concessioni a sette anni dal 31.10.2016
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato dalle parti quale parametro di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU
art. 42 Cost.
richiamato dalle parti quale parametro costituzionale per la tutela della proprieta' e dei diritti patrimoniali
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato dalle parti come parametro convenzionale a tutela dei beni e dei diritti patrimoniali
Massime di principio
- Nei rapporti relativi agli agri marmiferi apuani, la qualificazione della posizione del privato non puo' prescindere dalla disciplina speciale successiva alla legge mineraria del 1927 e ai regolamenti comunali adottati in attuazione dell'art. 64, che hanno sostituito la precedente disciplina estense.
- Il diritto di livello sui beni marmiferi comunali, per come ricostruito nel regime vigente, non opera come diritto reale perpetuo pienamente assimilabile all'enfiteusi in senso civilistico, ma come posizione concessoria connotata da temporaneita' e assoggettata a poteri pubblicistici di controllo.
- Quando la controversia investe la qualificazione attuale del rapporto come concessione amministrativa e gli effetti di atti regolamentari comunali che incidono sulla durata e sulla sorte del rapporto, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione conta la natura effettiva del rapporto dedotto alla luce della disciplina speciale applicabile, non la sola allegazione del privato che invochi un diritto soggettivo reale di matrice storica.
- Le pronunce richiamate sul livello come istituto assimilabile all'enfiteusi non sono automaticamente trasponibili ai rapporti concernenti le cave di Carrara e Massa, ove la normativa speciale e regolamentare ha imposto un diverso assetto pubblicistico.
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