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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28873/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un terreno che gli acquirenti avevano acquistato per edificare la propria abitazione. In sede di preliminare era stato prodotto un certificato di destinazione urbanistica che indicava il terreno come ricompreso in zona residenziale di completamento, senza evidenziare vincoli di inedificabilità. Dopo il rogito, presentata domanda di permesso di costruire, gli acquirenti avevano appreso dal Comune l'esistenza di un vincolo idrogeologico che rendeva inedificabile l'area; successivamente era stato rilasciato un nuovo certificato urbanistico che richiamava il Piano di assetto idrogeologico e la conseguente inedificabilità. Gli acquirenti avevano quindi chiesto in giudizio la risoluzione della compravendita con restituzione del prezzo e risarcimento danni; solo in un secondo momento, con memoria ex art. 183 c.p.c., avevano aggiunto in via subordinata la domanda di annullamento per vizio del consenso. I venditori si erano difese sostenendo di non conoscere il vincolo e di avere prodotto un certificato conforme, chiamando in causa il Comune per essere manlevate e proponendo anche una domanda riconvenzionale di rimborso dell'ICI. In appello i ricorrenti lamentavano, da un lato, l'erronea declaratoria di tardività della domanda di annullamento e, dall'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al certificato del 17.11.2010 e alla responsabilità del Comune; in cassazione deducevano violazione delle norme sulla modificazione della domanda e vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda di annullamento per vizio del consenso, introdotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., era tardiva perché non costituiva una mera modifica ma un nuovo e diverso diritto, privo di teleologica complanarità con l'originaria domanda di risoluzione: la risoluzione attiene a un vizio funzionale del rapporto, mentre l'annullamento a un vizio genetico del contratto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché proposto in presenza di "doppia conforme" senza che i ricorrenti avessero indicato la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado. Conseguentemente ha confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati alle spese di legittimità, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    comma 5; comma 6; prima udienza di trattazione; prima memoria

    la modificazione della domanda è ammessa solo entro i limiti delle preclusioni processuali e deve restare connessa alla medesima vicenda sostanziale; una domanda nuova e diversa, come l'annullamento rispetto alla risoluzione, deve essere proposta entro la prima udienza.

  • art. 360 c.p.c.

    i ricorrenti avevano denunciato violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; il primo motivo è stato ritenuto infondato, il secondo inammissibile.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale base della domanda di risoluzione contrattuale, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    il giudizio è stato definito nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    i ricorrenti hanno chiesto la decisione dopo la proposta di definizione accelerata.

  • art. 96 c.p.c.

    poiché il ricorso è stato rigettato in conformità alla proposta nel procedimento accelerato, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di somme ulteriori a favore delle controparti e della Cassa delle Ammende.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento per vizio del consenso non è una mera specificazione della domanda di risoluzione: quando introduce un diverso titolo di tutela e amplia il thema decidendum, costituisce domanda nuova soggetta alle preclusioni dell'art. 183 c.p.c.
  • La modificazione consentita dall'art. 183 c.p.c. è ammissibile solo se resta teleologicamente complanare alla vicenda sostanziale originaria, tra le stesse parti, e non compromette le difese della controparte né allunga indebitamente il processo.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura di omesso esame non può essere veicolata in cassazione senza un puntuale confronto tra le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado, essendo onere del ricorrente dimostrare la diversità delle rationes decidendi.
  • La proposta e la definizione del ricorso nel procedimento accelerato possono comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoAnnullabilitàGiudicato

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