Cassazione Civile, Ordinanza n. 32620/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da un avviso di liquidazione/rettifica emesso in relazione all'acquisto di un ramo d'azienda comprensivo di un fondo rurale. La società contribuente sosteneva che l'imposta principale fosse stata inizialmente quantificata in modo errato e che l'Ufficio, dopo un intervento di autotutela, avesse notificato un nuovo avviso di pagamento. In giudizio la società deduceva: l'intervenuta decadenza del potere impositivo, perché tra il pagamento effettuato nel 2012 e la notifica dell'avviso di rettifica del 2014 sarebbe decorso il termine di cui all'art. 76 del d.P.R. 131/1986; la nullità per carenza di motivazione; l'erronea rivalutazione del bene. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c., decadenza dal potere impositivo, inesistenza dell'unitarietà dell'atto impositivo e non applicabilità dell'autotutela integrativa, sostenendo che l'atto del 5 maggio 2014 non correggesse un mero errore materiale ma modificasse l'aliquota; con il secondo lamentava violazioni dell'art. 360, n. 3, c.p.c., della L. 212/2000 e altre nullità, deducendo l'assenza di allegazione del processo verbale di constatazione e della denuncia, l'inapplicabilità del raddoppio dei termini, l'illegittimità della sottoscrizione dell'atto da parte di dirigenti incaricati e l'incostituzionalità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la ricorrente non aveva trascritto né l'avviso originario né quello di rettifica, né le parti essenziali del ricorso introduttivo, con conseguente impossibilità per la Corte di verificare quale fosse l'atto effettivamente impugnato, il suo contenuto e la correttezza della decisione di merito; ha quindi richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la censura sulla sottoscrizione dell'atto da parte di dirigenti incaricati era nuova, non risultando proposta nei gradi di merito né adeguatamente documentata; ha ribadito che non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni nuove non trattate nel giudizio di merito. Ne è seguito il rigetto processuale del ricorso con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono introdurre questioni nuove; la censura deve essere autosufficiente e riferita a questioni già trattate nel merito.
il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti, l'indicazione specifica dei motivi e dei documenti rilevanti, con trascrizione o riassunto del loro contenuto; i requisiti non possono essere desunti da altri atti.
art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla ricorrente come termine di decadenza del potere impositivo in materia di imposta di registro.
richiamata dalla ricorrente a sostegno delle doglianze di nullità dell'avviso per carenze procedimentali e motivazionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto del principio di autosufficienza: l'atto impugnato, i documenti decisivi e le parti rilevanti degli atti di merito devono essere specificamente indicati o trascritti, altrimenti la censura è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione dedurre per la prima volta questioni nuove o temi di contestazione non affrontati nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
- Quando la censura investe la qualificazione dell'atto impositivo o la verifica della decadenza, il ricorrente deve porre la Corte in condizione di controllare direttamente il contenuto degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo non può essere esaminato nel merito.
- Le eccezioni riguardanti la validità della sottoscrizione dell'atto o altri profili di legittimità formale dell'azione amministrativa, se non dedotte tempestivamente nel merito, non possono essere introdotte in sede di legittimità.
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