Cassazione Civile, Ordinanza n. 21858/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione di azienda stipulato con rogito notarile, nel quale era previsto un prezzo complessivo di euro 300.000, di cui euro 70.500 pagati subito e euro 229.500 da corrispondere entro un anno. Ritenendo inadempiente il cessionario, il cedente gli notificava un precetto per il pagamento del residuo prezzo. Il cessionario proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, l'esistenza di una clausola contrattuale che sarebbe stata intesa come rinuncia del cedente a pretendere il saldo ove entro un certo termine non fosse stata iniziata un'azione legale di recupero. Il Tribunale qualificava la clausola come decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. e ne dichiarava la nullità per eccessiva difficoltà dell'esercizio del diritto; la Corte d'appello, invece, accoglieva l'opposizione ritenendo che il termine pattuito non fosse eccessivamente breve. In cassazione il cedente denunciava violazione dell'art. 2965 c.c., sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente confrontato il termine pattuito con termini processuali difensivi e non con il termine ordinario decennale per agire, e che avesse ignorato le particolari condizioni personali e patrimoniali in cui si trovava nel periodo rilevante; inoltre censurava l'interpretazione della clausola, sostenendo che essa fosse stata erroneamente letta come onere decadenziale a suo carico, mentre era stata inserita per semplificare future formalità e favorire il cessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla pretesa nullità della clausola ex art. 2965 c.c. mirasse in realtà a sollecitare una diversa valutazione di merito sulla congruità del termine di decadenza, valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per errori di diritto. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva indicato un principio di diritto violato, ma solo contrapposto una propria lettura dei fatti e delle circostanze concrete. Quanto alla doglianza sull'interpretazione della clausola, la Corte ha rilevato che la qualificazione della clausola come decadenza convenzionale non era stata censurata in appello e quindi non poteva essere rimessa in discussione in cassazione; in ogni caso, la censura non indicava i canoni ermeneutici asseritamente violati. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, e la Corte ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
la congruità del termine di decadenza convenzionale va valutata dal giudice di merito con riguardo alla brevità del termine e alla concreta situazione del soggetto obbligato; in cassazione è censurabile solo la violazione della norma, non la mera diversa valutazione di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato formalmente prospettato come violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché in realtà sollecitava una rivalutazione del merito.
giustifica la compensazione integrale delle spese per l'alterno esito delle fasi di merito e per il carattere fattuale della controversia.
richiamato quale rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La valutazione di validità di una clausola di decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. è rimessa al giudice di merito, che deve apprezzare la congruità del termine in relazione sia alla sua brevità sia alla concreta situazione del soggetto onerato.
- In cassazione, la censura contro l'applicazione di una clausola generale non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti: è necessario dedurre uno specifico errore di diritto o la violazione dei parametri normativi applicabili.
- La contestazione dell'interpretazione di una clausola contrattuale richiede l'indicazione puntuale dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non basta lamentare una diversa lettura delle prove.
- Una qualificazione della clausola non censurata nel giudizio di appello non può essere rimessa in discussione per la prima volta in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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