Cassazione Civile, Ordinanza n. 26665/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento e liquidazione relativo all'imposta di registro per l'anno 2003, con cui l'Amministrazione finanziaria ha revocato le agevolazioni previste per cooperative e società forestali dall'art. 7, comma 4, lett. b), L. n. 984/1977 e ha recuperato la maggiore imposta, oltre sanzioni, in relazione all'acquisto di un fondo rustico con fabbricati rurali. La contribuente ha sostenuto che il terreno fosse idoneo ad aumentare l'efficienza e il reddito dell'azienda attraverso il miglioramento delle colture forestali. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico un onere probatorio non dovuto sulla sussistenza del requisito di idoneità del fondo; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 63 d.lgs. 546/1992, perché il giudice di rinvio avrebbe ecceduto i limiti del rinvio decidendo su circostanze fattuali ritenute estranee al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; 3) e 4) violazione dell'art. 7, comma 4, lett. b), L. n. 984/1977, per avere la CTR valorizzato elementi ritenuti irrilevanti, come la mancata destinazione boschiva di parte dei terreni, l'assenza di prova sugli effetti degli interventi di rimboschimento e l'affitto di parte del fondo, oltre a considerare ostativi i fabbricati rurali.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ribadendo che chi invoca un'agevolazione fiscale deve provare i presupposti che la legittimano quando questi siano contestati. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, affermando che, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), L. n. 984/1977, rileva soltanto l'idoneità del fondo rustico ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza necessità di dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi di forestazione. La CTR si era discostata dal principio di diritto già enunciato in sede di rinvio, valorizzando elementi fattuali non decisivi ai fini della norma agevolativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Umbria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In tema di agevolazioni tributarie, chi intende avvalersi dell'esenzione o dell'agevolazione deve provare, in caso di contestazione, i presupposti che la legittimano.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può fondare la decisione su elementi incompatibili con esso.
Nel giudizio tributario di rinvio il giudice non può travalicare i limiti del rinvio stesso e deve attenersi al dictum rescindente.
art. 7, comma 4, lett. b), L. n. 984/1977
"le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per ... b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali"
Il presupposto dell'agevolazione è la sola idoneità del fondo rustico ad accrescere efficienza e reddito dell'azienda tramite il miglioramento delle colture forestali; non è richiesta la concreta esecuzione degli interventi di forestazione.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali, l'onere di dimostrare i requisiti oggettivi e soggettivi del beneficio grava sul contribuente che lo invoca, quando l'Amministrazione li contesti.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione questioni già definite o introdurre criteri di valutazione estranei al dictum rescindente.
- Quando una norma agevolativa richiede l'idoneità del bene a determinati effetti economico-produttivi, la verifica deve concentrarsi sulle caratteristiche intrinseche e non transitorie del bene, e non sull'effettiva realizzazione degli interventi programmati, se la legge non la prevede espressamente.
- L'eventuale presenza di fabbricati rurali annessi al fondo non esclude di per sé l'applicabilità del regime agevolato, ove la disposizione rinvii alla nozione di fondo rustico e il bene mantenga la propria natura agricola.
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