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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05685/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta di rimborso IVA per l'anno d'imposta 2007 avanzata dalla società originaria titolare del credito, poi ceduto a una società di factoring. L'Ufficio, verificata la presenza di un processo verbale di constatazione relativo a ritenute operate ma non versate dalla cedente quale sostituto d'imposta, aveva erogato solo una parte del rimborso e trattenuto il saldo, ritenendo sussistenti ragioni di sospensione o compensazione con i debiti contestati alla cedente e già sfociati in cartelle di pagamento. La decisione di merito aveva respinto la tesi dell'Amministrazione; quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, insistendo sulla legittimità della sospensione del rimborso e, parallelamente, ha promosso anche ricorso per revocazione ordinaria per un asserito errore di calcolo nella quantificazione del credito. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno però raggiunto una definizione stragiudiziale della lite, con rinuncia alla prosecuzione del contenzioso da parte dell'Ufficio e accettazione della rinuncia nonché della compensazione delle spese da parte della controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo depositato, della rinuncia alla prosecuzione del giudizio di cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e della relativa accettazione da parte della società resistente. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo per rinuncia alla domanda accettata e ha disposto la compensazione delle spese di lite, conformemente alla volontà espressa dalle parti. Ha inoltre escluso la debenza del cd. doppio contributo unificato, rilevando che, per effetto della composizione stragiudiziale, non ricorrevano i presupposti per il relativo versamento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, risulta perfezionato un accordo transattivo con rinuncia alla prosecuzione del ricorso e accettazione della controparte, la Corte deve dichiarare estinto il processo per rinuncia alla domanda accettata.
  • In caso di definizione stragiudiziale della controversia, le spese possono essere compensate se tale è la volontà espressa dalle parti nell'accordo.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia accettata esclude, nel caso concreto, l'applicazione del cd. doppio contributo unificato, non essendovi prosecuzione del contenzioso.
  • Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta definizione della lite rende privo di ulteriore interesse l'esame del merito delle censure proposte con ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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