Cassazione Civile, Ordinanza n. 26520/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori di spese)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato per cassazione il decreto della Corte d'appello di Napoli che, pronunciando sull'opposizione proposta dal Ministero della giustizia avverso un precedente decreto di condanna per irragionevole durata del processo, ha liquidato le spese del giudizio di opposizione in misura molto contenuta. Il ricorso articolava otto motivi, tutti relativi alla liquidazione delle spese: primo, si denunciava nullità del decreto per anomalia motivazionale nella quantificazione dei compensi; secondo, violazione delle norme sulla liquidazione delle spese perché, a loro dire, dovevano applicarsi valori medi e non minimi, e comunque l'importo liquidato sarebbe risultato persino inferiore ai minimi tariffari; terzo e quarto, omessa pronuncia e violazione delle norme sulla maggiorazione per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa; quinto e sesto, omessa pronuncia e violazione delle norme sulla maggiorazione per deposito telematico degli atti con tecniche idonee alla consultazione; settimo e ottavo, omessa pronuncia e violazione delle norme sulla maggiorazione per assistenza di più parti. Il Ministero si è costituito chiedendo di essere sentito, ma non ha svolto difese di merito nel testo riportato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sette motivi e accolto solo il secondo. Ha ritenuto infondata la censura di nullità per motivazione apparente, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello, pur avendo dichiarato di liquidare secondo i minimi tariffari, aveva in concreto liquidato un compenso leggermente inferiore al minimo dello scaglione applicabile. Ha confermato il rigetto dei motivi relativi alle tre maggiorazioni richieste, osservando che si trattava di aumenti non obbligatori, rimessi alla valutazione del giudice, e che nel caso concreto la semplicità della causa e la pacifica inammissibilità dell'opposizione giustificavano il mancato riconoscimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di opposizione in euro 287 per compensi ed euro 2 per esborsi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza formale della motivazione.
art. 111 Cost.
La motivazione deve esistere in modo riconoscibile; il difetto rilevante è solo quello che integra una violazione costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare nullità del provvedimento e omessa pronuncia sulle maggiorazioni richieste.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge nella liquidazione delle spese e nel mancato riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente soccombente.
Richiamato come norma sui criteri di determinazione del compenso professionale.
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
Richiamato nel quadro normativo della liquidazione degli onorari e dei diritti professionali.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato per le maggiorazioni previste nei compensi dell'avvocato.
art. 2, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato tra le norme sulla determinazione dei compensi forensi.
art. 4, comma 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Prevede, di regola, l'aumento del 30% del compenso quando gli atti depositati telematicamente sono redatti con tecniche informatiche che ne agevolano consultazione e fruizione; l'aumento non è automatico.
art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Prevede, di regola, l'aumento del compenso per l'assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale; anche questa maggiorazione non è obbligatoria.
art. 4, comma 8, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Prevede, di regola, l'aumento fino a un terzo quando le difese della parte vittoriosa sono manifestamente fondate; il giudice conserva discrezionalità nel riconoscerlo.
tabella 12 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Usata come riferimento per lo scaglione di valore e per i parametri tariffari applicabili alla liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è sindacabile solo se si traduce in una vera e propria anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non basta un semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
- Quando il giudice dichiara di applicare i minimi tariffari, la liquidazione delle spese non può scendere sotto il minimo dello scaglione pertinente; una liquidazione inferiore integra violazione di legge.
- Le maggiorazioni previste dalla tariffa forense per difese manifestamente fondate, redazione telematica degli atti e assistenza di più parti non sono automatiche, ma sono rimessi alla valutazione del giudice secondo criteri di opportunità e di complessità della causa.
- La scelta di non riconoscere le maggiorazioni tariffarie può essere giustificata dalla semplicità della controversia e dalla circostanza che la parte soccombente abbia riconosciuto la sostanziale inammissibilità o infondatezza dell'opposizione.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, ma la quantificazione del compenso deve comunque rispettare i parametri minimi previsti dalla tariffa applicabile.
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