Cassazione Civile, Sentenza n. 37971/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento INPS che ha disconosciuto le prestazioni di lavoro agricolo svolte dalla ricorrente in vari anni (in particolare 2010 e 2012). La ricorrente chiedeva la declaratoria di illegittimità della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, deducendo violazione del dovere di motivazione ex legge 241/1990 (art. 3, comma 4), errata ripartizione dell'onere della prova e richiesta di riconsiderazione della valutazione probatoria delle testimonianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto la domanda della ricorrente. La Corte ha ritenuto che le irregolarità procedimentali dell'INPS (o eventuale carenza motivazionale) non incidono sul rapporto previdenziale sostanziale, che nasce ex lege al verificarsi dei requisiti. Poiché l'INPS, a seguito di controllo ispettivo, aveva disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro, l'onere probatorio circa l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto gravava sulla lavoratrice; la prova testimoniale offerta è stata ritenuta generica e insufficiente. Nessuna riforma della decisione di merito; nulla a carico dell'INPS per spese processuali e disposto il versamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato previsto.
Norme richiamate
Costituzione, art. 97, comma 2
Richiamata dalla ricorrente in tema di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte osserva però che tali profili procedurali non modificano il regime probatorio del rapporto previdenziale sostanziale.
Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 3, comma 4
Principio del dovere di motivazione degli atti amministrativi invocato dalla ricorrente; la Corte rileva che la carenza o insufficienza motivazionale dell'INPS non incide sulla sussistenza del rapporto previdenziale e non sostituisce l'onere di prova richiesto al lavoratore dopo il disconoscimento.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Norma processuale straordinaria che ha consentito alla Corte di decidere in camera di consiglio senza trattazione orale dell'udienza, applicata per il deposito di conclusioni scritte del P.M. e per la gestione del procedimento.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte tuttavia conferma che, dopo il disconoscimento dell'INPS a seguito di controllo, il lavoratore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa previdenziale (esistenza, durata e natura onerosa del rapporto).
Codice di procedura civile, art. 360 (nn. 3 e 5)
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto infondati i motivi 3 e 5: alcuni attengono a censure di diritto già risolte e altri sono inammissibili perché non indicano un fatto storico omesso decisivo.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Riferimento formale relativo alla determinazione del contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Legge n. 2248 del 1865, art. 4, all. E (richiamata in motivazione giurisprudenziale)
Citata per chiarire che i divieti di revoca o limitazioni propri di altri procedimenti non operano nel rapporto previdenziale: la natura ricognitiva del procedimento previdenziale impedisce, secondo la giurisprudenza, che vizi del procedimento amministrativo incidano sul diritto sostanziale.
Massime di principio
- Se l'INPS, a seguito di controllo ispettivo, disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto grava sul lavoratore che agisce in giudizio.
- La carenza di motivazione o altre irregolarità procedimentali dell'ente previdenziale non determinano automaticamente il riconoscimento della prestazione previdenziale; tali vizi possono eventualmente costituire base per una domanda risarcitoria, non per la declaratoria automatica del diritto alla prestazione.
- La prova testimoniale deve essere specifica, dettagliata e pertinente: deposizioni generiche sono insufficienti a soddisfare l'onere probatorio richiesto dopo il disconoscimento dell'INPS.
- In cassazione non è consentito riesaminare liberamente il merito probatorio; i motivi devono indicare in modo chiaro e specifico il capo di decisione impugnato e gli errori di diritto o l'omesso esame di fatti decisivi.
- In presenza di un provvedimento amministrativo di cancellazione, chi contesta la cancellazione deve raccogliere e produrre elementi di prova idonei (documenti, dichiarazioni specifiche, elementi probatori oggettivi) per dimostrare i fatti costitutivi del rapporto previdenziale.
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