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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 37947/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ALDABRA impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di Marino Lelii (con decorrenza 21/9/2015) e aveva condannato la società al pagamento di un'indennità risarcitoria; il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.; 2) vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., oltre omissione/insufficienza/illogicità della motivazione; 3) violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e errata valutazione dei mezzi istruttori, con richiesta di ammissione del confronto tra testi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancata puntuale allegazione della specificità dell'appello nell'atto di cassazione; ha dichiarato inammissibili, in parte per formale promiscuità, i secondi motivi che in realtà miravano a una rivalutazione del materiale probatorio di merito. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione di merito che aveva accertato l'adibizione lavorativa del Lelii e la mancata prova, da parte della società, della soppressione delle funzioni e del giustificato motivo oggettivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (e liquidati compensi e esborsi indicati) e all'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 13, conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Citato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; norma indicata come riferimento procedurale per il deposito di atti nel giudizio di legittimità durante il periodo emergenziale

  • art. 299 e ss. c.p.c.

    Rilevato per affermare che il fallimento sopravvenuto di una parte non interrompe il processo di Cassazione, essendo procedimento d'ufficio

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato per spiegare l'irrilevanza nel giudizio di cassazione degli adempimenti previsti da tale norma (costituzione in luogo del fallito), poiché il curatore non è legittimato a sostituire il fallito nel corso del giudizio di Cassazione

  • art. 342 c.p.c.

    Norma richiamata insieme all'art. 434 in tema di contenuto e specificità dell'atto di appello; la Corte ha seguito l'interpretazione delle Sezioni Unite circa la necessità di individuare chiaramente le questioni contestate e le doglianze argomentate

  • art. 434 c.p.c.

    Norma sul contenuto dell'atto di appello; valutata alla luce della giurisprudenza di legittimità per stabilire i requisiti minimi di specificità dell'impugnazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Fondamento delle censure di cassazione prospettate (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato la correttezza formale e sostanziale delle deduzioni e ne ha dichiarato l'inammissibilità quando erano in realtà contestazioni di merito

  • art. 132 c.p.c.

    Riferito al requisito di motivazione della sentenza; la Corte ha richiamato la soglia minima di motivazione necessaria (minimo costituzionale ex art. 111 Cost.) e ha ritenuto la motivazione di merito adeguata alla complessità del caso, escludendo motivazione apparente

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova; la Corte ha ricordato che la censura sulla violazione di tale precetto è configurabile solo se il giudice ha attribuito l'onere probatorio a una parte diversa da quella prevista dalla regola, circostanza non riscontrata nel caso

  • art. 254 c.p.c.

    Norma che attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di disporre o meno il confronto tra testimoni; la Corte ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la scelta discrezionale di non eseguire il confronto

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato in relazione al 'minimo costituzionale' della motivazione delle sentenze; usato per valutare se la motivazione di merito consentisse il controllo giurisdizionale

  • art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002 e art. 1-bis dello stesso articolo

    Richiamati in relazione agli effetti contributivi del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto

Massime di principio

  • Il fallimento sopravvenuto di una parte non interrompe il processo di Cassazione e il curatore non subentra automaticamente nelle funzioni processuali del fallito in sede di legittimità
  • L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e delle doglianze con una parte argomentativa: in Cassazione l'eccezione di genericità è valutabile solo se il ricorrente riproduce nel ricorso le parti essenziali dell'atto di appello o ne indica puntualmente il contenuto
  • La Corte di Cassazione non è luogo per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che in realtà chiedono la rivalutazione dei fatti o delle testimonianze sono spesso inammissibili, salvo errori di diritto o vizi formali individuati con sufficiente specificità
  • Non è censurabile in sede di legittimità la normale discrezionalità del giudice di merito nell'assunzione e nella valutazione delle prove, compresa la scelta di non effettuare il confronto tra testimoni, salvo che il giudice abbia basato la decisione su prove non introdotte dalle parti o su atti d'ufficio illegittimi
  • Le doglianze circa l'insufficienza o l'illogicità della motivazione devono dimostrare che la decisione non consente alcun controllo sulla correttezza del ragionamento: motivazione ampia e non apodittica che documenti l'esame del materiale probatorio è generalmente adeguata
  • La contestazione dell'assegnazione dell'onere della prova richiede la dimostrazione che il giudice abbia attribuito l'onere a chi non ne era gravato secondo l'art. 2697 c.c.; mere critiche sulla valutazione probatoria non sono sufficienti

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