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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 37974/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro agricolo per 151 giornate nel 2007; l'INPS aveva pubblicato un elenco trimestrale di variazione contenente il disconoscimento delle giornate; la Corte d'appello ha dichiarato la domanda inammissibile per decadenza ai sensi dell'art.22 d.l. n.7/1970 perché il ricorrente non aveva impugnato l'elenco pubblicato sul sito INPS nei termini previsti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del sig. Marcantuono. Ha confermato che la pubblicazione telematica sul sito INPS degli elenchi nominativi trimestrali di variazione ai sensi dell'art.38, comma 7, d.l. n.98/2011 costituisce forma di notificazione idonea a far decorrere il termine decadenziale anche se il disconoscimento riguarda giornate anteriori al 1.1.2011. Ha respinto le censure relative alla valutazione della prova documentale e alla presunta irretroattività della norma; ha richiamato la Corte Costituzionale (sent. n.45/2021) secondo cui la pubblicazione è adeguata alla conoscibilità. Il ricorso è stato rigettato e il resistente (INPS) è stato di fatto confermato vincente; nulla è stato statuìto sulle spese per carenza di attività difensiva dell'INPS, mentre è stato imposto al ricorrente il versamento di ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 7, D.L. n.98/2011 (conv. L. n.111/2011)

    «In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione»

    La Corte ha ritenuto che la pubblicazione telematica prevista costituisce forma di notificazione idonea a far decorrere il termine decadenziale e si applica anche ai disconoscimenti relativi a giornate anteriori al 1.1.2011, in mancanza di disposizioni transitorie che ne limitino l’efficacia.

  • art. 12-bis, R.D. 24/9/1940 n.1949 (introdotto dall'art.38, comma 6, D.L. n.98/2011)

    «con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 ... gli elenchi nominativi annuali ... sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo»

    Introdotto per la pubblicazione telematica degli elenchi annuali riferiti al periodo successivo al 31.12.2010; la Corte ha ricondotto la modalità telematica anche alla pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione disciplinati dal comma 7.

  • art. 22, D.L. n.7/1970

    Disciplina la decadenza per l'impugnazione degli elenchi nominativi; la Corte d'appello ha ritenuto che il termine decadenziale fosse decorso per mancata impugnazione dell'elenco pubblicato.

  • art. 12, R.D. n.1949/1940

    Disciplina originaria degli elenchi nominativi e delle modalità di pubblicazione; la funzione probatoria dell'iscrizione negli elenchi è richiamata come presupposto del diritto alle prestazioni previdenziali.

  • art. 8, d.lgs. n.375/1993 e art. 9-quinquies, d.l. n.510/1996

    In precedenza prevedevano la comunicazione individuale dei provvedimenti di cancellazione/disconoscimento; il sistema è stato modificato dall'art.38 d.l. n.98/2011 che ha soppressogli elenchi trimestrali previgenti e ha ridisegnato la forma della notificazione.

  • art. 43, comma 7, D.L. n.76/2020 (conv. L. n.120/2020)

    Successiva modifica che ha ripristinato la notifica individuale del provvedimento di disconoscimento; la Corte ha ritenuto tale norma inapplicabile ratione temporis ai casi decisi con la disciplina previgente.

  • Corte Costituzionale, sent. n.45/2021

    Ha ritenuto che la pubblicazione telematica sul sito INPS sia forma di pubblicità idonea a integrare gli estremi della conoscenza erga omnes e a far decorrere il termine decadenziale; tale valutazione è richiamata dalla Corte di Cassazione come supporto sistematico.

  • art. 15, comma 3, D.L. n.7/1970 e art. 9, comma 1, d.lgs. n.375/1993

    Fonti della più ampia potestà dell'ente previdenziale di verifica e disconoscimento ai fini delle prestazioni; l'art.38/7 regola soltanto la forma di comunicazione del disconoscimento e non il potere stesso.

Massime di principio

  • La pubblicazione telematica sul sito INPS, ai sensi dell'art.38, comma 7, d.l. n.98/2011 (testo anteriore alla modifica 2020), costituisce forma valida di notificazione del disconoscimento e fa decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione anche se il disconoscimento riguarda periodi anteriori al 1.1.2011.
  • Se l'INPS produce documentazione attestante la pubblicazione degli elenchi, il lavoratore deve contestare specificamente quei dati in primo grado; censure generiche sulla valutazione probatoria rischiano di essere ritenute inammissibili in Cassazione.
  • In assenza di una norma transitoria che preservi la notifica individuale per disconoscimenti relativi a periodi anteriori, la modifica della forma della notificazione opera per tutti gli elenchi successivi all'entrata in vigore della disposizione.
  • La verifica di legittimità dell'atto di notificazione per mezzo di pubblicazione può essere sindacata dal giudice ordinario in ordine alla ragionevolezza delle modalità e della durata della pubblicazione, ma la Corte di Cassazione riconosce la pubblicazione telematica come idonea a garantire conoscibilità.
  • In ipotesi simili è essenziale: (a) controllare la data di pubblicazione sul sito INPS e calcolare i termini decadenziali; (b) impugnare tempestivamente l'elenco o il provvedimento di variazione; (c) produrre prova contraria specifica (es. ricevute, comunicazioni individuali, documenti che dimostrino assenza di pubblicazione) per contrastare la documentazione INPS.
  • In sede di ricorso per cassazione occorre dedurre vizi di diritto e riferirsi puntualmente al capo di decisione impugnato; la Corte non riesamina liberamente la valutazione delle prove di merito.

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