Cassazione Civile, Sentenza n. 37949/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che, pur avendo dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 23/02/2017, ha escluso la reintegrazione nel posto di lavoro riconoscendo al lavoratore un'indennità risarcitoria (12 mensilità). Il ricorrente contestava la genuina soppressione del posto, deducendo la "manifesta insussistenza del fatto" alla base del licenziamento e denunciando violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi (art.18 L.300/70, art.3 L.604/66 e profili processuali ex art.360 c.p.c. e norme procedure).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili vari motivi di ricorso e il ricorso incidentale della società per deduzioni di fatto e vizi di valutazione riservati al giudice di merito. Tuttavia ha accolto il quinto motivo del ricorrente principale, rilevando che, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n.59/2021 e n.125/2022), il requisito della "manifesta" insussistenza del fatto è venuto meno e il giudice non può più avere discrezionalità nella scelta tra reintegrazione e tutela indennitaria: ove accertata l'insussistenza del fatto, deve essere disposta la reintegrazione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata quanto alla questione del regime sanzionatorio e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità; il ricorso incidentale è stato respinto.
Norme richiamate
art. 18 L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), comma 7
la norma era stata nella parte in cui prevedeva che il giudice "può altresì applicare" invece di "applica altresì" e conteneva la parola "manifesta"
Prima delle decisioni costituzionali la formula consentiva al giudice una scelta discrezionale tra reintegrazione e indennità quando sussisteva la "manifesta insussistenza" del fatto; per effetto delle sentenze costituzionali citate la discrezionalità è venuta meno e, accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, il giudice deve disporre la reintegrazione
art. 3 L. 15 luglio 1966 n. 604
Norma richiamata in relazione alla disciplina dei licenziamenti individuali; utilizzata per i principi generali sulla motivazione e legittimità del licenziamento oggettivo, ma la valutazione della sua applicazione è rimessa al giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Limita il sindacato di cassazione all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti: la Corte rileva che molte doglianze del ricorrente erano valutazioni di merito (inammissibili) e non omesso esame di fatti storici
art. 348-ter c.p.c.
Regola la cd. "doppia conforme": se appello e primo grado ricostruiscono i fatti in termini corrispondenti, la censura di omesso esame è preclusa; applicata per escludere l'ammissibilità di molte censure
art. 112, 115, 116 c.p.c.
Richiamate in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie: la Corte conferma che non sono mezzi idonei a rivedere la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito salvo che emergano prove disposte d'ufficio o altri vizi specifici
Sentenza Corte Costituzionale n. 59/2021
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che prevedeva "può altresì applicare" invece di "applica altresì"
Ha eliminato la possibilità per il giudice di scegliere discrezionalmente la tutela economica in presenza di manifesta insussistenza, incidendo sul regime sanzionatorio dell'art.18
Sentenza Corte Costituzionale n. 125/2022
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alla parola "manifesta"
Ha ulteriormente inciso sulla norma, ridimensionando il requisito della "manifesta insussistenza" e imponendo che, ove emergano insussistenza dei fatti, si applichi la reintegrazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 30167/2022 e altre richiamate)
La Cassazione ha applicato il principio che la valutazione della fondatezza del ricorso va fatta rispetto alla situazione normativa risultante dalle pronunce di incostituzionalità (effetto ex tunc) e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui fatti
Massime di principio
- Dopo le sentenze della Corte Costituzionale (59/2021 e 125/2022) il giudice non ha più discrezionalità tra reintegrazione e indennità: ove sia accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegrazione deve essere disposta
- Le censure di cassazione che si basano su rivalutazioni del materiale probatorio o su ricostruzioni alternative dei fatti sono, di regola, inammissibili: il sindacato di legittimità è molto limitato rispetto alla valutazione di merito
- La fattispecie di 'omesso esame di fatto decisivo' (art.360 n.5 c.p.c.) è ammessa solo quando si riferisce a un fatto storico concreto e non a questioni di apprezzamento probatorio o argomentazioni del giudice di merito
- Se la sentenza di appello si fonda sul medesimo percorso logico-argomentativo del primo grado (cd. doppia conforme), molte censure sulla ricostruzione dei fatti sono precluse in cassazione (art.348-ter c.p.c.)
- In simili vertenze è utile dedurre espressamente e con precisione il fatto storico non valutato (se esistente) e documentare quando e come è stato discusso in istruttoria per rendere eventuali censure su omesso esame più ammissibili
- Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore dovrebbe documentare in modo chiaro la genuina soppressione del posto, l'impossibilità di repêchage e la concreta situazione economico-organizzativa per resistere efficacemente a contestazioni giudiziarie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 28 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37946/2022 del 28/12/2022
- Sentenza lavoro · 28 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37947/2022 del 28/12/2022
- Sentenza lavoro · 28 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37971/2022 del 28/12/2022
- Sentenza lavoro · 28 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37973/2022 del 28/12/2022
- Sentenza lavoro · 28 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37974/2022 del 28/12/2022
- Sentenza lavoro · 28 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37975/2022 del 28/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →