Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 37975/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato agricolo con la cooperativa "Agri Service 2007" per l'anno 2007, la reiscrizione nel relativo elenco speciale dei braccianti e la dichiarazione di validità dei contributi previdenziali e assistenziali versati. In primo grado l'INPS aveva disposto la cancellazione dall'elenco in seguito a controllo ispettivo; la ricorrente impugnava tale cancellazione e sosteneva l'esistenza del rapporto di lavoro comprovato, tra l'altro, da un verbale ispettivo e dalle deposizioni testimoniali. In sede di appello l'INPS deduceva la decadenza dall'azione (per vizi di notificazione secondo norme poi richiamate) e contestava la prova del rapporto di lavoro. La Corte d'appello ha accolto l'appello INPS sia sul profilo della decadenza sia, in via alternativa, per insufficiente prova dell'esistenza del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Curia Rita. Ha ritenuto inammissibile il motivo che impugnava la valutazione di merito sulla insussistenza del rapporto di lavoro (ricostruzione probatoria e valutazione delle deposizioni e del verbale ispettivo), perché tale censura costituiva una rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità. Dall'inammissibilità del motivo di merito la Corte ha assorbito il motivo relativo alla retroattiva applicazione della norma sulla notificazione telematica. Nessuna statuizione sulle spese processuali in favore dell'INPS per mancata difesa; tuttavia è stato disposto l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Applicata per giustificare la trattazione in camera di consiglio senza udienza orale quando nessuna parte chiede la trattazione orale; il P.M. ha pure depositato conclusioni scritte ai sensi della norma.

  • art. 22 D.L. 7/1970 (conv. L. 83/1970) richiamato e collegato ad art. 38 comma 5 D.L. 98/2011

    Richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina notificazioni relative a contestazioni amministrative; la Corte d'appello aveva interpretato la normativa in senso retroattivo ritenendo applicabile la notificazione telematica anche a disconoscimenti relativi a giornate antecedenti il 31/12/2010; tale questione è stata assorbita dalla Cassazione in ragione dell'inammissibilità del motivo di merito.

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5

    Richiamato come criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione: il ricorso invocava il n.3 (violazione di legge) e il n.5 (omissione di valutazione di fatti decisivi), ma la Corte ha ritenuto che le censure implicassero una rivalutazione del merito e pertanto fossero inammissibili ai sensi dell'art.360 n.5.

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Invocati dalla ricorrente in relazione alla valutazione e all'apprezzamento delle prove; la Corte ha ricordato che la valutazione della prova è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione salvo i casi tassativi previsti dalla legge.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la giurisprudenza di legittimità ribadisce che, una volta che l'INPS ha disconosciuto l'esistenza del rapporto in seguito a controllo, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, durata e natura onerosa del rapporto.

  • R.D. 24 settembre 1940, n. 1949

    Norma che disciplina gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. Un. 1133/2000) secondo cui l'iscrizione agevola la prova ma non esclude l'onere probatorio del lavoratore se l'INPS contesta l'iscrizione a seguito di controllo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Se l'INPS, a seguito di controllo ispettivo, disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto grava sul lavoratore.
  • La valutazione della prova (documentale e testimoniali) e il giudizio sulla credibilità delle fonti sono rimessi al giudice di merito; le loro risultanze non sono sindacabili in Cassazione salvo i casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • Le censure che mirano a una rivalutazione dei fatti e delle prove costituiscono motivi inammissibili in cassazione: nelle impugnazioni per legittimità bisogna censurare errori di diritto o vizi formali, non il monte probatorio.
  • Questioni di ordine procedurale relative a notificazioni (es. applicabilità retroattiva della notificazione telematica) possono essere decisive, ma se la decisione di merito si fonda sull'insussistenza del rapporto per insufficienza probatoria la Corte di legittimità può assorbire tali questioni.
  • In contenziosi previdenziali agricoli è cruciale raccogliere e conservare prove documentali forti (elenchi, certificati sostitutivi, buste paga, registri giornalieri, contratti, dichiarazioni firmate) e, se possibile, elementi che confermino la specifica natura agricola delle prestazioni rese.
  • Anche in caso di mancata costituzione o difesa dell'INPS in cassazione, il procedimento può comportare obblighi economici a carico del ricorrente (es. contributo unificato aggiuntivo) in relazione all'esito del giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.