Sentenza del 03/06/2024 n. 1613 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha contestato l'esenzione IVA applicata da xxx sui corrispettivi percepiti per la gestione e liquidazione dei sinistri (c.d. costi diretti interni) nell'anno 2015. xxx sosteneva che tali corrispettivi rientrassero nell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2 (operazioni di assicurazione) e n. 9 (mandato/intermediazione) del D.P.R. n. 633/1972 in quanto prestati nell'ambito di un trattato di riassicurazione con mandato a liquidare. L'Ufficio, richiamando la giurisprudenza comunitaria (in particolare la sentenza CGUE Aspiro, C-40/15) e documentazione contrattuale, ha ritenuto che l'attività di gestione dei sinistri costituisca una prestazione di servizi autonoma e imponibile, ha ricalcolato la base imponibile e ha emesso avviso di accertamento per IVA a titolo di imposta non applicata.
La decisione
La CTP di Milano aveva accolto il ricorso di xxx per mancato rispetto del contraddittorio preventivo; la Corte d'appello tributaria di Milano, in riforma parziale dell'atto di primo grado, ha invece ritenuto che il contraddittorio preventivo si sia svolto ed esaminato dall'Ufficio (documenti e osservazioni della contribuente inseriti nel PVC e nella memoria). Sul merito la Corte ha seguito la posizione dell'Ufficio: la componente corrispondente ai costi diretti interni relativa alla gestione dei sinistri non rientra nell'esenzione assicurativa e costituisce prestazione autonoma soggetta a IVA, alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale. La Corte ha pertanto accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, confermando l'avviso di accertamento impugnato, ma ha escluso gli interessi moratori (in considerazione del principio di legittimo affidamento derivante da precedenti verifiche concluse favorevolmente). Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 2
esenzione per operazioni di assicurazione
La Corte ha interpretato restrittivamente l'esenzione: le prestazioni di gestione/liquidazione dei sinistri non costituiscono 'premio' assicurativo quando rese in modo autonomo e senza assunzione di rischio, pertanto non rientrano nell'art. 10,1,n.2
D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 9
esenzione per mandato, mediazione e intermediazione
L'esenzione per intermediazione e mandato è limitata ai mediatori/intermediari relativi alle operazioni assicurative; la Corte ha ritenuto che la società non svolga attività assimilabile a quella di mediatore/intermediario rilevante ai fini dell'esenzione
L'istituto dell'accessorietà ai fini IVA è interpretato restrittivamente: non è applicabile per riconnettere a esenzione assicurativa servizi che economicamente sono autonomi rispetto alla riassicurazione
Direttiva 2006/112/CE e giurisprudenza CGUE (causa C-40/15, Aspiro)
sentenza CGUE 17 marzo 2016, C-40/15
Principio europeo secondo cui i servizi di liquidazione dei sinistri affidati a soggetti terzi non assicurativi e resi in nome e per conto sono assoggettati a IVA se non integrano economicamente il servizio assicurativo; la Corte italiana ha fatto proprio questo orientamento
Il collegamento dell'accertamento a potenziali fatti costituenti reato ha giustificato, secondo la Corte, la notifica urgente dell'avviso nel 2020 ai sensi delle disposizioni emergenziali
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 157, comma 1
limitazioni alle notifiche nel 2020
La norma ammette eccezioni per atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza; la Corte ha ritenuto integrata l'indifferibilità in presenza di rilevata connessione con procedimento penale e notizie di reato
Statuto del contribuente, art. 10, comma 2
principio del legittimo affidamento
Il principio riferito protegge principalmente da sanzioni e interessi ma non impedisce, quando il periodo d'imposta non è definito, la riformulazione dell'interpretazione dell'Ufficio in merito all'imposta dovuta
Risoluzione Agenzia Entrate n. 63/E del 05/10/2020
Ha orientato l'Ufficio a non irrogare sanzioni in presenza di obiettiva incertezza della norma; la disapplicazione delle sanzioni è stata effettivamente operata in sede di accertamento
Circolare Agenzia Entrate 251E del 20/08/2020
Ha indicato che tra gli atti urgenti rientrano quelli che comportano comunicazione di notizia di reato; richiamata per giustificare la notifica nel 2020
Massime di principio
- La qualificazione fiscale della prestazione si basa sulla sua sostanza economica: la gestione/liquidazione dei sinistri svolta in modo autonomo e senza assunzione di rischio è generalmente imponibile ai fini IVA e non va automaticamente ricondotta all'esenzione per assicurazione/riassicurazione.
- La mera forma contrattuale (es. trattato di riassicurazione o dicitura 'mandato') non basta a riconoscere l'esenzione: occorre verificare se il servizio integra economicamente la copertura assicurativa e comporta un impegno diretto verso l'assicurato.
- La giurisprudenza comunitaria (es. sentenza Aspiro) è vincolante per l'interpretazione dell'esenzione IVA in materia di servizi di liquidazione sinistri e può portare a rivedere trattamenti precedenti ritenuti esenti.
- Il principio del legittimo affidamento tutela soprattutto da sanzioni e interessi quando il contribuente ha ricevuto indirizzi favorevoli, ma non garantisce automaticamente l'insindacabilità dell'imposta dovuta se il periodo fiscale è ancora assoggettabile ad accertamento.
- Per il contribuente è fondamentale documentare e conservare il contraddittorio endo-procedimentale (osservazioni al PVC, memorie) perché l'Amministrazione deve valutare e motivare le proprie controdeduzioni; l'assenza di adeguata motivazione dell'Ufficio può portare all'annullamento dell'atto, mentre documentazione completa limita tale rischio.
- In situazioni di accertamento con possibile rilievo penale, l'Amministrazione può giustificare notifiche urgenti anche in periodi di limitazioni amministrative, purché sussistano elementi di indifferibilità e connessione con procedimento penale.
- In operazioni complesse, valutare tempestivamente l'avvio di un contraddittorio formale e, se opportuno, richiedere pareri preventivi o interpelli, nonché considerare la rilevanza della giurisprudenza comunitaria più recente quando si definisce il trattamento IVA.
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