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Sentenza

Sentenza del 03/06/2024 n. 74 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'atto di recupero n.------/2023, notificato il 14/12/2023, relativo ai crediti d'imposta per ricerca e sviluppo compensati negli anni 2016-2019 e maturati, rispettivamente, nel 2015-2018. L'Ufficio chiedeva la restituzione di € 106.661,11, oltre sanzioni e interessi, per complessivi € 236.675,52, ritenendo che le attività svolte non fossero ricerca e sviluppo agevolabile e qualificando i crediti come inesistenti. La ricorrente ha contestato motivazione e prova dell'atto, la legittimità del recupero e delle sanzioni e, in subordine, la qualificazione dei crediti come inesistenti anziché non spettanti.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso e annullato l'atto di recupero. Ha ritenuto che l'Ufficio avesse applicato criteri restrittivi — in particolare la necessità di superare incertezze scientifiche o tecnologiche non risolvibili sulla base delle conoscenze disponibili — non previsti dalla disciplina applicabile, e si fosse fondato anche su prassi successiva ai periodi d'imposta. Ha inoltre rilevato che l'Agenzia non aveva fornito prove concrete per disconoscere i progetti documentati dalla società e che la motivazione tecnica dell'atto era insufficiente; ha richiamato l'onere probatorio dell'Amministrazione ex art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992. Le ulteriori eccezioni della società sono rimaste assorbite. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in € 8.433,00, oltre rimborso, accessori ed esborsi di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • Art. 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013

    La disciplina legislativa del credito d'imposta R&S prevede proprio l'opposto e cioè ".....utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati...."

    Sono ammissibili le attività di sviluppo sperimentale che utilizzano conoscenze e capacità già esistenti per realizzare prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; non è necessario dimostrare il superamento di un'incertezza irrisolvibile sulla base dello stato dell'arte.

  • Art. 2, commi 1 e 2, D.M. MEF 27 maggio 2015

    La disciplina legislativa del credito d'imposta R&S prevede proprio l'opposto e cioè ".....utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati...."

    La disciplina attuativa è letta in coerenza con la norma primaria: l'impiego di conoscenze esistenti può rientrare nello sviluppo sperimentale agevolabile. La pronuncia richiama anche l'art. 2, comma 1, per i requisiti del personale qualificato, senza però farne il fondamento autonomo della decisione.

  • Art. 8 D.M. MEF 27 maggio 2015

    Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

    La richiesta del parere ministeriale è prevista come facoltà. Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato e condiviso dalla Corte, in presenza di questioni tecniche complesse tale facoltà avrebbe dovuto essere esercitata; la decisione, tuttavia, si fonda anche e soprattutto sull'errata interpretazione della disciplina e sull'insufficienza della prova.

  • Art. 10, comma 1, Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

    La Corte considera contrario ai principi di collaborazione e buona fede applicare retroattivamente, a controlli su crediti già utilizzati, un'interpretazione restrittiva ricavata da prassi successiva, diversa da quella desumibile dalla disciplina vigente.

  • Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992

    L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

    Spetta all'Amministrazione provare in modo circostanziato e puntuale i presupposti del recupero e delle sanzioni. Se la prova manca, è contraddittoria o insufficiente, il giudice deve annullare l'atto; nel caso concreto l'Ufficio non ha dimostrato perché i progetti documentati non fossero agevolabili.

Massime di principio

  • Per valutare l'ammissibilità di un credito R&S occorre applicare i criteri previsti dalla legge e dalla disciplina attuativa vigente nel periodo interessato: non si può introdurre come requisito generale il superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche non risolvibili con le conoscenze disponibili, se tale condizione non è prevista dalle norme applicabili.
  • L'utilizzo di conoscenze scientifiche, tecnologiche o commerciali già esistenti non esclude di per sé lo sviluppo sperimentale: può essere agevolabile quando è diretto a elaborare prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Restano escluse le modifiche ordinarie o periodiche previste dalla disciplina.
  • In contestazioni che richiedono valutazioni tecnico-scientifiche, una motivazione dell'Ufficio che si limiti a qualificare i progetti come attività di marketing o di soddisfazione della clientela, senza un adeguato riscontro tecnico e probatorio, può non essere sufficiente a fondare il recupero. La decisione non stabilisce però che il parere del MISE sia sempre obbligatorio: la norma lo configura come facoltativo, pur potendo risultare opportuno in casi tecnicamente complessi.
  • L'Amministrazione deve provare concretamente le violazioni contestate e confutare in modo puntuale la documentazione prodotta dal contribuente; in mancanza di prova sufficiente, l'atto impositivo e le sanzioni non possono essere mantenuti.
  • La prassi amministrativa successiva ai periodi d'imposta non può essere usata per sostituire o restringere retroattivamente i requisiti stabiliti dalla legge vigente al momento dei fatti. Nel caso deciso, la Corte ha inoltre censurato l'uso di criteri desunti da documenti esterni non recepiti nella disciplina normativa applicabile.

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