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Sentenza

Sentenza del 03/06/2024 n. 15406 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva notificato il 13 novembre 2013 gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, contestando ad A.A. di avere dichiarato provvigioni inferiori a quelle effettivamente percepite da Racam Srl. In base alla documentazione contabile ed extracontabile rinvenuta presso la società, il contribuente avrebbe applicato una provvigione del 6% anziché del 20% e calcolato le provvigioni su una base imponibile inferiore a quella reale. La CTP di Napoli aveva accolto parzialmente il ricorso, applicando il 10% alla maggiore base imponibile; la CTR della Campania, con sentenza n. 428/2016, aveva invece respinto l’appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell’Agenzia, riconoscendo la percentuale del 20%. In Cassazione A.A. ha dedotto: 1) omesso esame della rilevanza degli studi di settore e della proposta del 10% formulata dall’Ufficio in sede di adesione, sostenendo inoltre che il dato del 20% riguardasse mediatori non identificati e non lui; 2) violazione dell’art. 39 del d.P.R. 600/1973, lamentando che l’accertamento induttivo si fondasse su elementi non gravi, precisi e concordanti, non riferibili al contribuente o agli anni accertati, benché la contabilità fosse formalmente regolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava con precisione un fatto storico decisivo omesso dalla CTR, non documentava adeguatamente la proposta in adesione e lo studio di settore, né specificava dove la questione fosse stata sottoposta ai giudici di merito; è stato comunque ritenuto manifestamente infondato, poiché la CTR aveva esaminato il tema e attribuito prevalenza alla documentazione extracontabile, specificamente riferita alla realtà aziendale di Racam, rispetto alle medie settoriali. Il contribuente non aveva fornito prove concrete che le proprie provvigioni fossero inferiori al 20%. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di precisione e autosufficienza, mancata riproduzione delle parti del PVC richiamate e mancato confronto con le ragioni della CTR. La contabilità occulta rinvenuta presso Racam poteva inoltre rendere inattendibile quella formalmente regolare e giustificare l’accertamento analitico-induttivo. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese, liquidate in 8.000 euro, oltre spese prenotate a debito; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invero il contribuente si duole della mancata applicazione da parte della CTR della percentuale del 10%, mediana rispetto al "range" dello studio di settore, proposta dall'Ufficio in sede di procedura di adesione. Tuttavia - in disparte l'assoluto difetto di precisione ed autosufficienza del motivo, che non indica se ed in quale atto abbia somministrato alla CTR la specifica questione che ne occupa e neppure "a priori" documenta né la proposta dell'Ufficio in sede di procedura di adesione né lo studio di settore applicabile né il passaggio motivazionale di un non meglio identificato p.v.c. alla cui p. 5 si riferisce - i termini della proposta dell'Ufficio in riferimento a detta procedura, avuto riguardo alla finalità sostanzialmente conciliativa che caratterizza quest'ultima, non assurgono, per la loro strutturale diversità dagli indici "ex se" rappresentativi della fattispecie concreta, a fatto storico rilevante, secondo il paradigma dell' art. 360 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ai fini della compiuta ricostruzione della vicenda sostanziale.

    Il motivo per omesso esame richiede l’indicazione precisa e autosufficiente di un fatto storico, discusso e decisivo, che il giudice abbia effettivamente trascurato. Una proposta formulata dall’Ufficio in una procedura di adesione, caratterizzata da finalità conciliativa, non costituisce di per sé un fatto storico rappresentativo della realtà sostanziale da ricostruire.

  • Art. 39 del d.P.R. 600/1973

    pretermette il costante insegnamento per effetto del quale, l'Ufficio ben può procedere ad accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell' art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 , anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi (cfr., tra le innumerevoli, Sez. 5, Ordinanza n. 32129 del 12/12/2018, Rv. 651784-01): nella specie, a relegare nell'inattendibilità una contabilità pur regolare è l'esistenza della contabilità occulta rinvenuta nei locali di Racam.

    La regolarità formale delle scritture non impedisce l’accertamento analitico-induttivo se elementi indiziari gravi e precisi rendono inattendibile nel suo complesso la contabilità. Nel caso deciso, la contabilità occulta rinvenuta presso la società era idonea a fondare tale valutazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Una contabilità formalmente regolare può essere disattesa quando elementi concreti, come documentazione extracontabile rinvenuta presso l’impresa, ne dimostrino l’inattendibilità complessiva e sostengano la ricostruzione induttiva dei ricavi o dei compensi.
  • Dati documentali specifici riferiti alla realtà aziendale concreta possono prevalere sulle medie o sugli intervalli statistici degli studi di settore; chi contesta l’applicazione del dato deve fornire elementi specifici e verificabili relativi alla propria posizione.
  • La proposta dell’Ufficio formulata in sede di adesione, per la sua funzione conciliativa, non dimostra automaticamente quale fosse la realtà dei rapporti economici né vincola il giudice nella ricostruzione della fattispecie.
  • In Cassazione, il motivo per omesso esame deve individuare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, mentre la censura di violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare in modo autosufficiente gli atti e i documenti invocati; omissioni di questo tipo possono condurre all’inammissibilità.

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