Sentenza del 03/06/2024 n. 15395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli atti relativi all’anno d’imposta 2008: un avviso di accertamento emesso dopo che l’Ufficio aveva richiesto, con questionario, documenti a supporto dei costi dichiarati per 150.923 euro, e un atto di contestazione per l’omessa risposta. Il contribuente sosteneva, tra l’altro, di avere già esibito la documentazione durante un accesso del 20 settembre 2011 e contestava i presupposti dell’accertamento induttivo e della sanzione. La CTP aveva confermato i recuperi delle imposte dirette, annullato quello IVA e annullato l’atto sanzionatorio; la CTR aveva rigettato l’appello principale del contribuente e dichiarato inammissibile quello incidentale dell’Ufficio. In Cassazione il contribuente ha dedotto sette motivi, tra cui l’esistenza di un giudicato sull’avvenuta esibizione dei documenti e l’erronea applicazione dell’accertamento induttivo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbiti gli altri cinque. Ha stabilito che, non avendo l’Agenzia contestato nelle proprie controdeduzioni d’appello l’accertamento della CTP secondo cui il contribuente aveva esibito la documentazione durante l’accesso, e non essendo ammissibile l’appello incidentale tardivo dell’Ufficio, su tale circostanza si è formato il giudicato. È rimasto quindi definitivo l’annullamento del recupero IVA e dell’atto di contestazione delle sanzioni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che dovrà rivalutare i recuperi delle imposte dirette considerando l’avvenuta esibizione dei documenti e verificando se le riprese si fondassero solo sulla mancata esibizione oppure anche su ulteriori elementi, nonché l’attinenza dei documenti alle imposte dirette. Al giudice di rinvio spetta anche regolare le spese, comprese quelle di Cassazione.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c. – efficacia del giudicato
Per tali ragioni, su tale affermazione, si è ormai formato il giudicato.
La circostanza di fatto accertata dalla CTP — l’avvenuta esibizione documentale durante l’accesso — è divenuta vincolante perché l’Ufficio non l’ha contestata tempestivamente nelle difese d’appello e il suo appello incidentale è stato dichiarato inammissibile.
Art. 39, comma 2, lettera d-bis), D.P.R. 600/1973
Il nuovo giudice è chiamato a valutare l'incidenza dell'acquisito, per effetto del giudicato, accertamento in fatto dell'avvenuta esibizione documentale del contribuente in sede di accesso anche sulle riprese relative alle ii.dd., onde appurare - in uno alla verifica dell'afferenza dei singoli documenti a (o anche a) queste - se le medesime fondino "sic et simpliciter" sulla, in allora, ritenuta mancata esibizione ovvero (come parrebbe aver sostenuto la CTP, secondo cui, alla stregua del controricorso, "la parte ricorrente si era limitata a sollevare una questione di illegittimità del criterio presuntivo puro e semplice, mentre l'Ufficio aveva dettagliato le voci non inerenti, e sul punto alcuna prova contraria, era stata fornita dal ricorrente") anche su elementi ulteriori, idonei a legittimarle.
L’accertamento induttivo non può essere confermato sulla sola premessa della mancata esibizione documentale quando tale premessa è smentita da un accertamento di fatto ormai coperto dal giudicato. Occorre però verificare se le riprese siano sostenute anche da elementi autonomi e idonei.
Art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973
Nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento - nella quale rientra il caso di sua sottoscrizione da persona diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e per la quale, peraltro, vale anche l'espressa previsione di cui al all'art. 61, secondo comma, del d.P.R. cit. - non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio.
La nullità dell’avviso per sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato deve essere eccepita nel giudizio di primo grado; non è rilevabile d’ufficio né può essere introdotta per la prima volta nelle fasi successive.
Art. 57 D.Lgs. 546/1992
Il giudice d’appello ha considerato inammissibile la contestazione sulla sottoscrizione dell’avviso perché motivo nuovo, non sollevato nel primo grado. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo proposto contro tale statuizione, senza fondare su questa norma la decisione conclusiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una circostanza di fatto affermata dal giudice di primo grado può consolidarsi se la parte interessata non la contesta specificamente e tempestivamente nelle proprie difese d’appello; una successiva impugnazione incidentale inammissibile non rimedia alla mancata contestazione.
- Quando si discute di accertamento induttivo fondato sulla mancata esibizione di documenti, occorre distinguere tra l’assenza documentale e l’eventuale prova che i documenti siano stati effettivamente messi a disposizione durante un accesso. Se la seconda circostanza è coperta da giudicato, l’Ufficio non può fondare le riprese esclusivamente sulla prima.
- L’avvenuta esibizione di documenti non determina automaticamente l’annullamento di ogni ripresa fiscale: il giudice deve verificare a quali imposte e voci i documenti si riferiscano e se l’accertamento sia sostenuto anche da ragioni o elementi probatori ulteriori.
- Le contestazioni di nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione devono essere proposte già in primo grado; non possono, di regola, essere introdotte per la prima volta in appello né rilevate d’ufficio.
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