Cassazione Civile, Ordinanza n. 23986/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione parziale e da un asservimento disposti per la realizzazione di opere complementari al collegamento autostradale Brescia-Bergamo-Milano, su un fondo di proprietà privata sito in Cernusco sul Naviglio. La Corte d'appello di Milano, in sede di opposizione alla stima, ha liquidato l'indennità di espropriazione, quella di asservimento, l'indennità di occupazione e un importo per il deprezzamento dell'area residua, ma ha escluso varie ulteriori voci di danno e non ha riconosciuto la maggiorazione del 10% prevista dal testo unico espropri. I proprietari hanno impugnato sia l'ordinanza sulla stima con ricorso per cassazione, sia la sentenza che aveva rigettato la revocazione proposta contro la stessa ordinanza, deducendo, tra l'altro: omessa o apparente motivazione; omessa pronuncia sulla maggiorazione del 10%; omesso esame e errata valutazione del deprezzamento residuo, della perdita di visibilità e panoramicità, del peggioramento del clima acustico, della rivalutazione monetaria e della decorrenza degli interessi; errore revocatorio nella parte in cui la Corte aveva ritenuto incontestata l'indennità di asservimento e aveva escluso il danno da perdita di visibilità. I controricorrenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, contestando la liquidazione dell'indennità di asservimento, la riconducibilità e competenza della domanda sul rumore, la decorrenza degli interessi sull'indennità di occupazione e il mancato scorporo di quanto già depositato in sede amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha rigettato integralmente il ricorso per revocazione, ritenendo insussistente l'errore di fatto dedotto: la decisione sulla revocazione non era censurabile perché la statuizione dell'ordinanza era frutto di valutazione e non di svista percettiva, e la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati vari motivi del ricorso principale, ma ha accolto il terzo motivo relativo alla mancata attribuzione della maggiorazione del 10% sull'indennità di espropriazione e il decimo motivo relativo alla base di calcolo dell'indennità di occupazione, dovendo includersi anche il deprezzamento dell'area residua. Ha accolto anche il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, correggendo la decorrenza degli interessi sull'indennità di occupazione, che devono decorrere dalle singole annualità, e imponendo la detrazione delle somme già depositate in sede amministrativa. In esito, l'ordinanza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per disporre la riunione dei ricorsi avverso provvedimenti diversi ma emessi nello stesso giudizio, valorizzando il nesso di connessione tra le impugnazioni.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia inesistente, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; non basta una motivazione sintetica ma intelligibile.
L'errore revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile, riferita a un fatto non controverso e decisivo; non è configurabile quando la decisione derivi da valutazione o giudizio, anche se erroneo.
Il principio di non contestazione non si applica alle valutazioni tecniche del c.t.u.; la mancata contestazione delle conclusioni peritali non esonera il giudice dal valutare la congruità della stima, ma può giustificare una motivazione sintetica.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; il minimo costituzionale è rispettato anche da motivazione concisa ma chiara.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza della motivazione né il riesame delle risultanze istruttorie.
art. 21 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
È richiamato in relazione alla stima tecnica dell'indennità nel procedimento espropriativo e al deposito amministrativo delle somme provvisorie.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
"caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data di emissione del decreto di espropriazione"
La stima dell'indennità va compiuta con riguardo alle caratteristiche del bene alla data dell'accordo o del decreto di esproprio, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio o dell'opera pubblica sul valore del bene.
art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Il deprezzamento delle parti residue del fondo espropriato costituisce componente dell'indennità di espropriazione, non un autonomo risarcimento extracontrattuale.
art. 37, comma secondo, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La maggiorazione del 10% è componente automatica dell'indennità di esproprio quando risultino i presupposti di legge, in particolare l'offerta provvisoria inferiore agli otto decimi di quella definitiva.
art. 44 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Si riferisce al danno permanente subito da proprietari contigui estranei al procedimento espropriativo; non si applica al deprezzamento dell'area residua in caso di espropriazione parziale.
art. 50 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Gli interessi sull'indennità di occupazione hanno natura compensativa e decorrono dalle singole annualità, a partire dal decreto di occupazione; inoltre il deposito deve riguardare solo le maggiori somme, detratto quanto già versato.
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
La competenza funzionale della corte d'appello nell'opposizione alla stima non esclude l'applicazione delle regole generali sull'eccezione di incompetenza, che deve essere proposta tempestivamente.
L'eccezione di incompetenza va sollevata nella prima difesa utile o rilevata d'ufficio nei limiti di legge, altrimenti resta preclusa.
art. 1224, secondo comma, c.c.
Per il maggior danno da ritardo nel pagamento dell'indennità occorre allegazione e prova del pregiudizio, anche presuntiva, secondo criteri di raffronto economico.
È evocato implicitamente in tema di prova dei presupposti delle domande e delle eccezioni, specie quanto ai presupposti della maggiorazione e del danno da ritardo.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto o omesso un fatto storico decisivo per mera svista percettiva; non quando la decisione derivi da una valutazione, anche discutibile, del materiale istruttorio o della consulenza tecnica.
- Il principio di non contestazione non si estende alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio: il giudice può aderire alla c.t.u. anche in assenza di specifiche contestazioni, purché la motivazione renda comprensibile il percorso logico seguito.
- Nel giudizio di opposizione alla stima in materia espropriativa, la determinazione dell'indennità va compiuta con riferimento allo stato del bene alla data del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione, senza tenere conto degli effetti dell'opera pubblica o del vincolo preordinato sulla valorizzazione del bene.
- Il deprezzamento delle parti residue in caso di espropriazione parziale costituisce una componente dell'indennità di esproprio e deve essere considerato anche ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione quando sussista un'unità funzionale tra area ablata e area residua.
- La maggiorazione del 10% prevista dal testo unico espropri è riconoscibile in via automatica dal giudice quando risultino provati i relativi presupposti di legge; la sua omissione non integra omessa pronuncia, ma violazione della disciplina sostanziale sull'indennità.
- Gli interessi sull'indennità di occupazione hanno funzione compensativa e decorrono dalla maturazione delle singole annualità, non dall'immissione in possesso in modo unitario.
- Nel procedimento espropriativo il deposito delle somme deve avvenire al netto di quanto già depositato in sede amministrativa, perché quel deposito ha effetto liberatorio per l'espropriante.
- Le censure di legittimità contro la motivazione o la valutazione della consulenza tecnica devono essere specifiche e puntualmente confrontate con le parti della relazione contestate; la mera riproposizione delle proprie tesi non è sufficiente a fondare il vizio.
- Le domande di risarcimento o di indennizzo estranee alla tipica opposizione alla stima non possono essere introdotte tardivamente in cassazione come questioni di competenza se la relativa eccezione non è stata tempestivamente sollevata nel giudizio di merito.
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