Cassazione Civile, Ordinanza n. 11824/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 per crediti tributari già oggetto di una precedente intimazione del 2011. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo l’intervenuta prescrizione della pretesa, e sia il giudice di primo grado sia la corte tributaria regionale avevano accolto il ricorso. In appello, la decisione era stata confermata ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale all’intero credito e, inoltre, escludendo che operasse la sospensione/proroga dei termini introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2946 c.c., contestando la qualificazione quinquennale della prescrizione e sostenendo che il credito tributario principale è soggetto a prescrizione decennale; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 68 d.l. n. 18/2020, assumendo che la corte di merito avesse errato nel negare l’efficacia sospensiva/prorogatoria della disciplina emergenziale, poiché il termine di prescrizione non era ancora maturato alla luce della proroga dei termini operativi per la riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi nei limiti illustrati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha affermato che il credito tributario principale non è soggetto a prescrizione quinquennale ma decennale; ha distinto, però, il regime di interessi e sanzioni, per i quali ha ritenuto corretta la prescrizione quinquennale. Ha inoltre ritenuto applicabile la sospensione/proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19, escludendo che il termine decennale fosse maturato.
Norme richiamate
È la regola generale di prescrizione decennale richiamata per il credito tributario principale; la Corte esclude che il tributo, in quanto tale, ricada nella prescrizione quinquennale.
Si applica agli interessi e, in generale, alle prestazioni periodiche; la Corte ne conferma l’operatività per gli interessi tributari, ma non per la sorte capitale del tributo.
La conversione del termine breve in decennale opera solo in presenza di titolo giudiziale definitivo; la mera definitività dell’atto di riscossione non comporta conversione automatica.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Prevede espressamente che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni; la Corte vi ravvisa la disciplina speciale delle sanzioni tributarie.
art. 24 d.lgs. n. 472 del 1997
Non introduce una autonoma disciplina prescrizionale, ma disciplina la riscossione delle sanzioni; non giustifica l’estensione del termine decennale alle sanzioni.
art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020
Ha sospeso i termini di versamento per le entrate tributarie e non tributarie nel periodo emergenziale indicato dalla norma.
art. 12, comma 1, d.l. n. 159/2015
La sospensione dei termini di versamento comporta anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione.
art. 12, comma 2, d.l. n. 159/2015
I termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli agenti della riscossione che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Richiamato come indice della maggiore rapidità di estinzione degli interessi rispetto al capitale, attraverso l’imputazione prioritaria del pagamento agli interessi.
art. 38-bis, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in giurisprudenza per un’ipotesi diversa, relativa agli interessi su rimborsi IVA, come esempio di disciplina che non prevede un termine speciale diverso.
Massime di principio
- Il credito tributario principale, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., non essendo assimilabile alle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
- Gli interessi maturati su obbligazioni tributarie hanno autonomia rispetto al capitale e si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura del tributo principale.
- Le sanzioni tributarie sono soggette a una disciplina prescrizionale speciale quinquennale, fondata sull’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; la norma sulla riscossione non consente di sostituire tale regime con quello del credito principale.
- La definitività dell’atto di riscossione non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., che richiede un titolo giudiziale divenuto definitivo.
- La sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale Covid-19 incide anche sui termini di prescrizione e può comportare una proroga al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, quando il termine scada nella finestra temporale rilevante.
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