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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09073/2025 del 06/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta in forza di una fideiussione prestata a garanzia di obbligazioni future del coniuge della garante, a fronte dell'inadempimento di un finanziamento concesso dalla banca. La garante ha opposto il decreto chiedendone la revoca, la liberazione dalla garanzia e la dichiarazione di nullità della fideiussione, deducendo anche che, per il sopravvenuto grave deterioramento della situazione economica del debitore principale, avrebbe dovuto operare la liberazione prevista dall'art. 1956 c.c. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la parte garante ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 100 c.p.c. per difetto di legittimazione/interesse della società cessionaria del credito, sostenendo che il credito azionato non fosse compreso nella cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale; (2) violazione dell'art. 1956 c.c. perché la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la liberazione del fideiussore, pur a fronte del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale e dell'obbligo del creditore di agire secondo correttezza e buona fede; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova; (4) violazione dell'art. 189 c.p.c. per l'affermazione di mancanza di prova circa la segnalazione degli ulteriori debiti in Centrale Rischi. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, rilevando da un lato che, in tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB, occorre comunque verificare la prova dell'inclusione del singolo credito nel blocco ceduto e la concreta legittimazione del cessionario; dall'altro che, ai fini dell'art. 1956 c.c., se il creditore concede nuovo credito senza preventiva autorizzazione del fideiussore, pur conoscendo il significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, il fideiussore va liberato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti dei primi due motivi, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Corte di legittimità sia sulla prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco sia sulla liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. La regolazione delle spese del giudizio di cassazione è stata demandata al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione e l'interesse ad agire della cessionaria devono sussistere in concreto; il motivo è stato esaminato alla luce della prova dell'inclusione del credito nel blocco ceduto.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    Nella cessione in blocco dei crediti bancari la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione individuale, ma il cessionario deve comunque dimostrare che lo specifico credito rientra nell'operazione di cessione.

  • art. 4 L. n. 130/1999

    Costituisce il presupposto della disciplina speciale della cessione in blocco richiamata dalla Corte.

  • art. 1264 c.c.

    La pubblicazione dell'avviso produce verso i debitori ceduti gli effetti della notifica della cessione.

  • art. 111 c.p.c.

    Se il diritto è trasferito nel corso del processo, il processo prosegue tra le parti originarie.

  • art. 1956 c.c.

    Il fideiussore si libera se il creditore concede nuovo credito al debitore, senza autorizzazione del garante, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale; grava sul fideiussore la prova dei presupposti della liberazione.

  • art. 2 Cost.

    La regola di comportamento del creditore è letta in chiave di solidarietà e leale cooperazione, imponendo tutela anche dell'interesse del fideiussore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come motivo assorbito relativo al riparto dell'onere probatorio.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato come motivo assorbito relativo alla dedotta prova della segnalazione in Centrale Rischi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto circa l'idoneità dell'avviso di cessione.

Massime di principio

  • In tema di cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere opponibile la cessione, ma non esonera il cessionario dall'onere di provare, quando contestato, che il singolo credito azionato sia effettivamente compreso nel blocco ceduto.
  • La prova della titolarità del credito da parte del cessionario può essere fornita mediante l'avviso di pubblicazione che individui i rapporti ceduti per categorie e caratteristiche comuni, purché consenta di identificare senza incertezze il credito oggetto di lite; la valutazione della sua idoneità è riservata al giudice di merito.
  • Nel contratto di fideiussione per obbligazioni future, il fideiussore si libera ai sensi dell'art. 1956 c.c. se il creditore concede nuovo credito al debitore principale senza preventiva autorizzazione del garante, pur conoscendo il significativo deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
  • L'onere di provare i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c. grava sul fideiussore, ma il giudice deve valorizzare anche elementi presuntivi e verificare la conoscenza, da parte del creditore, dell'aggravamento del rischio.
  • La regola dell'art. 1956 c.c. esprime un dovere di correttezza e buona fede del creditore, che deve evitare di aggravare senza consenso del garante il rischio già assunto, specie nei rapporti bancari continuativi.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneCessione del creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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