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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02991/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici, immatricolatisi a corsi di specializzazione tra il 1983 e il 1991, aveva convenuto lo Stato chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che prevedevano un’adeguata remunerazione per gli specializzandi. Il Tribunale di Roma aveva escluso la legittimazione passiva dei ministeri e rigettato la domanda verso la Presidenza del Consiglio per prescrizione; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione dell’art. 101, comma 2, Cost., per avere la Corte d’appello deciso sulla base della giurisprudenza e non della legge; 2) violazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999, ma solo dai DPCM del 2007 che avrebbero reso effettivamente azionabile il diritto; 3) violazione degli artt. 111 e 117 Cost. e dell’art. 267 TFUE, per il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su ulteriori domande (accertamento del diritto alla remunerazione, titolo e punteggio, maggior danno, indebito arricchimento, legittimazione passiva dei ministeri); 5) violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. per la mancata compensazione delle spese in presenza di contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, quarto e quinto motivo; ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era già coperta da un orientamento consolidato. In particolare, ha ribadito che il diritto risarcitorio dei medici specializzandi per la tardiva attuazione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. n. 370/1999; ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha confermato la correttezza della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per difetto di difesa delle amministrazioni intimate; disposto il contributo unificato დამატივო ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    La soggezione del giudice soltanto alla legge non è violata se la decisione di merito si fonda su norme di legge interpretate anche alla luce di precedenti conformi; il richiamo alla giurisprudenza non introduce uno stare decisis vincolante.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; per il credito risarcitorio dei medici specializzandi il dies a quo è fissato al 27 ottobre 1999.

  • art. 111 Cost.

    Il motivo è stato prospettato insieme all’art. 117 Cost. e all’art. 267 TFUE per sostenere l’obbligo di rinvio pregiudiziale, ma la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti.

  • art. 117 Cost.

    Invocato per sostenere la compatibilità con il diritto unionale, ma la Corte ha ribadito la conformità della soluzione al diritto dell’Unione.

  • art. 267 TFUE

    Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale quando la questione è già risolta dalla giurisprudenza consolidata e non vi è un dubbio interpretativo rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non è specificamente indicato l’atto processuale in cui la questione era stata dedotta; inoltre l’assorbimento per accoglimento di una preliminare eccezione esclude l’omessa pronuncia sul merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non costituisce un diritto della parte soccombente; il contrasto giurisprudenziale, di per sé, non impone la compensazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione è già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    Ha colmato parzialmente la lacuna derivante dalla tardiva attuazione delle direttive e segna il momento dal quale decorre la prescrizione del diritto risarcitorio.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Ha dato attuazione interna alle direttive, ma non ha eliminato l’inadempienza per i soggetti interessati dal periodo 1983-1991.

  • d.lgs. 21 novembre 2007, n. 368

    La disciplina economica dei medici specializzandi iscritti dall’anno accademico 2006-2007 non incide sulla posizione dei soggetti anteriori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dello Stato per tardiva attuazione di direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni e il termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. n. 370/1999.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione non è decisivo che, in quel momento, vi fossero incertezze su giurisdizione, natura dell’azione o legittimazione passiva, perché il diritto era già astrattamente azionabile anche con iniziative stragiudiziali.
  • La legittimazione passiva spetta allo Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale integra al più una irregolarità sanabile, non una mancata instaurazione del rapporto processuale.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere dedotta in modo generico: è necessario indicare specificamente l’atto processuale o il verbale in cui la questione è stata posta al giudice di merito.
  • La compensazione delle spese è eccezionale e discrezionale; il semplice contrasto giurisprudenziale non attribuisce alla parte soccombente un diritto alla compensazione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione è già coperta da giurisprudenza consolidata e non sussiste un dubbio interpretativo rilevante.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando pretende un nuovo esame di questioni già risolte in modo stabile dalla nomofilachia.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di liteGiurisdizione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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