Cassazione Civile, Ordinanza n. 33786/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di procedure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino del precariato di un gruppo di lavoratori a termine in servizio presso un comune. Il tribunale aveva accertato che l'ente aveva tenuto una condotta illecita, perché aveva subordinato la proroga annuale dei contratti a termine, scaduti il 31 dicembre 2017, alla sottoscrizione di una liberatoria con cui i lavoratori avrebbero rinunciato a pretese risarcitorie connesse all'abusiva reiterazione dei contratti. In primo grado il giudice aveva ordinato la proroga dei contratti fino al 31 dicembre 2018 o fino alla conclusione della stabilizzazione, oltre al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 1 gennaio 2018. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che non vi fosse discriminazione perché la proposta era stata rivolta a tutti i lavoratori a termine, e che l'interesse pubblico a evitare future pretese risarcitorie potesse giustificare la richiesta di liberatoria. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria ex art. 132 c.p.c.; violazione della disciplina sulla proroga dei contratti a termine nel pubblico impiego (d.lgs. 75/2017 e legge regionale 27/2016) e dell'art. 97 Cost.; violazione delle norme del lavoro pubblico contrattualizzato e delle regole su rinunce/transazioni e nullità della clausola ritorsiva; violazione dell'art. 36 d.lgs. 165/2001; violazione del giudicato e del ne bis in idem rispetto a precedenti contenziosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti di cui in motivazione, i motivi di ricorso. Ha affermato che il datore di lavoro pubblico contrattualizzato non può subordinare l'instaurazione o il rinnovo di un rapporto di lavoro a termine alla preventiva rinuncia del lavoratore a diritti indisponibili riconosciuti dalla legge, tra cui rientra la tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché esamini nel merito, per ciascun lavoratore, la conformità a diritto della domanda alla luce del paradigma legale del contratto a termine. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è evocato come parametro della nullità per carenza assoluta di motivazione o motivazione solo apparente
è richiamato come norma che disciplina la proroga/stabilizzazione dei rapporti a termine nel pubblico impiego, senza prevedere la subordinazione a liberatorie
art. 3, comma 9, L. reg. n. 27 del 2016
è richiamato come disciplina regionale della proroga nel percorso di stabilizzazione, incompatibile con condizioni ulteriori non previste
art. 97 Cost.
è invocato nel ricorso, ma la Corte afferma che l'interesse pubblico non giustifica la richiesta di rinuncia preventiva a diritti indisponibili
è richiamato per sostenere l'applicabilità della disciplina civilistica al lavoro pubblico contrattualizzato
sono richiamati per sostenere la nullità della clausola o del comportamento con finalità ritorsiva e per illiceità della causa/motivo
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
è richiamato dai ricorrenti sul regime delle conseguenze economiche dell'uso illegittimo del contratto a termine nel pubblico impiego
è richiamato con riferimento all'eccezione di giudicato e al ne bis in idem rispetto a precedenti contenziosi
la Corte lo richiama per affermare che le rinunce e transazioni su diritti indisponibili del lavoratore sono soggette alla tutela prevista dalla norma
Direttiva 1999/70/CE
costituisce il fondamento eurounitario della tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine
Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE
è indicato come base della tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico
è richiamato come disciplina generale del lavoro pubblico contrattualizzato
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
è evocato per il regime di responsabilità/conseguenze dell'illegittimo ricorso al lavoro a termine nel pubblico impiego
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato il datore di lavoro non può subordinare la proroga, il rinnovo o l'instaurazione del rapporto a termine alla preventiva rinuncia del lavoratore a diritti che l'ordinamento considera indisponibili.
- La tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine integra una posizione soggettiva protetta da norme inderogabili di fonte eurounitaria e nazionale; pertanto l'accertamento giudiziale deve verificare la conformità della pretesa al paradigma legale del rapporto a termine, senza che l'interesse dell'ente a prevenire future controversie consenta deroghe arbitrarie.
- Una proposta rivolta indistintamente a tutti i lavoratori interessati non è di per sé sufficiente a escludere l'illiceità della condizione apposta, se la condizione stessa comporta rinuncia preventiva a pretese risarcitorie o ad altri diritti indisponibili.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una giustificazione incompatibile con la non disponibilità dei diritti del lavoratore, la sentenza va cassata con rinvio affinché venga riesaminata nel merito la domanda individuale alla luce della disciplina applicabile.
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