Sentenza del 11/12/2025 n. 32353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo, contro la sentenza n. 679/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 15 aprile 2019. La CTR aveva accolto l’appello di A.A. e annullato due cartelle di pagamento relative ai contributi consortili per gli anni dal 2007 al 2013, ritenendo che, in mancanza di un previo atto impositivo, le cartelle non indicassero adeguatamente le annualità e il piano di classifica, e fossero quindi carenti di motivazione.
La decisione
Durante il giudizio di cassazione le parti hanno chiesto l’estinzione del processo e la compensazione delle spese. Il Consorzio ha dichiarato che le cartelle, riferite agli anni 2012 e 2013, erano state pagate; dagli atti risultava inoltre l’adesione alla definizione agevolata e il versamento della prima rata. In applicazione della disciplina interpretativa sopravvenuta, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio senza richiedere il pagamento integrale delle rate. Le sentenze di merito non passate in giudicato diventano inefficaci per effetto dell’estinzione. Spese compensate; escluso l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di estinzione conseguente all’iniziativa del controricorrente. La Corte non ha deciso nel merito la questione della motivazione delle cartelle.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e seguenti, 235, 236, 238, 241 e 249
Così che - pur indipendentemente dall'integrale versamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenuto dal contribuente - l'estinzione del giudizio va dichiarata al (solo) ricorrere del versamento della prima rata.
Nel caso deciso, l’adesione alla definizione agevolata e il versamento della prima rata sono sufficienti a determinare l’estinzione del giudizio; non è necessario che il contribuente abbia completato il piano di rateizzazione.
Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1 , comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall' articolo 1 , comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall' articolo 3-bis , comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
La norma chiarisce che, ai fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella definizione agevolata, il perfezionamento si verifica con il pagamento della prima o unica rata e che il giudice dichiara l’estinzione sulla base della documentazione richiesta. L’estinzione rende inefficaci le decisioni di merito non passate in giudicato e le somme già versate non sono rimborsabili.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ( D.Lgs. n. 546/1992 , art. 46 , comma 3).
In caso di estinzione del processo tributario, ciascuna parte sostiene le spese che ha anticipato; nel caso concreto la Corte ha disposto la compensazione delle spese.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, introdotto dall' art. 1 , comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ), venendo in considerazione fattispecie di estinzione del giudizio conseguente all'iniziativa del controricorrente.
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il processo si è estinto per effetto dell’iniziativa del controricorrente, e non per una decisione di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per i giudizi relativi a debiti inclusi nella definizione agevolata disciplinata dalle norme richiamate, il versamento della prima o unica rata può bastare per perfezionare la definizione e ottenere la dichiarazione di estinzione: non occorre attendere il pagamento integrale delle rate.
- L’estinzione richiede la documentazione prevista dalla legge, inclusi gli atti di adesione e la comunicazione dell’agente della riscossione, oltre alla prova del pagamento della prima o unica rata.
- L’estinzione impedisce una decisione definitiva sul merito e rende inefficaci le pronunce di merito non passate in giudicato; le somme già versate restano acquisite e non sono rimborsabili.
- Le spese del giudizio estinto restano, in linea generale, a carico di chi le ha anticipate, salva una diversa statuizione del giudice; in questa causa sono state compensate.
- La decisione non stabilisce se le cartelle fossero sufficientemente motivate: tale questione è rimasta senza esame per l’estinzione del giudizio.
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