Cassazione Penale, Ordinanza n. 30813/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. La questione non è stata esaminata nel merito per difetto di interesse ad impugnare.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP con cui gli era stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, in continuazione con altra sentenza, per i reati di associazione per delinquere e violazione della disciplina sulle manifestazioni sportive/gioco d'azzardo. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di due anni. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non sorretto da un interesse giuridicamente apprezzabile: la doglianza sulla mancata applicazione di una pena accessoria non mira a rimuovere una situazione di svantaggio processuale dell'imputato e, nel caso concreto, la pena accessoria risultava comunque già applicata con la sentenza relativa al reato più grave.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento, ossia dell'applicazione della pena concordata
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
utilizzato per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta senza un interesse giuridicamente apprezzabile
indicata come uno dei reati oggetto di applicazione della pena
indicata come uno dei reati oggetto di applicazione della pena
non citata
Massime di principio
- Nel processo penale l'interesse ad impugnare non si identifica con la mera soccombenza, ma richiede una concreta utilità processuale derivante dall'annullamento o dalla modifica della decisione impugnata.
- È inammissibile il ricorso che censuri la mancata applicazione di una pena accessoria quando la doglianza non sia idonea a rimuovere uno svantaggio processuale attuale per l'imputato.
- Quando la pena accessoria risulti già applicata in altro titolo giudiziale relativo al reato più grave, la richiesta di una nuova applicazione nel diverso provvedimento non è assistita da interesse giuridicamente rilevante.
- La proposizione di un ricorso inammissibile per difetto di interesse può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisabili profili di colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
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