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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28814/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per cessione di sostanza stupefacente. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 73 d.P.R. 309/1990, contestando la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto; 2) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo la riconoscibilità della particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva qualificata. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze investissero in larga parte apprezzamenti di merito non sindacabili e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e logicamente coerente, valorizzando il coinvolgimento del ricorrente nella cessione dello stupefacente, i numerosi precedenti penali e la particolare modalità esecutiva della condotta, oltre alla gravità del fatto ai fini della recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo mirava a rivalutare il fatto e la prova, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre ritenuto correttamente esclusa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., perché i numerosi precedenti penali del ricorrente rendevano manifesta l'abitualità della condotta e perché le modalità esecutive del fatto deponevano per un disvalore non tenue. Infine, ha reputato non censurabile il riconoscimento della recidiva qualificata, giustificato dall'accresciuta pericolosità sociale desunta dai precedenti e dalla gravità del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La censura che mira a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto è inammissibile in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La sentenza di merito che ha accertato il coinvolgimento dell'imputato nella cessione di stupefacente è stata ritenuta adeguatamente motivata e quindi insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la presenza di numerosi precedenti penali e per l'abitualità della condotta, oltre che per le modalità esecutive del fatto.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva qualificata è stata confermata in ragione dell'accresciuta pericolosità sociale desunta dai precedenti penali e dalla gravità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, tendano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza di merito offre una motivazione congrua e logicamente coerente.
  • La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta, considerata nella sua dimensione complessiva, si inserisca in un contesto di abitualità desumibile da plurimi precedenti penali, specie se della stessa o di analoga indole.
  • Ai fini della recidiva, il giudice può valorizzare i precedenti penali e la gravità del nuovo fatto per desumere una maggiore pericolosità sociale dell'imputato, purché la motivazione sia adeguata e non illogica.
  • Le modalità esecutive della condotta, se denotano particolare accortezza o scaltrezza nell'elusione dei controlli, sono elementi idonei a escludere la particolare tenuità del fatto e ad accrescere il disvalore complessivo della condotta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidivaOnere della prova

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