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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36108/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 19 gennaio 2026, ha applicato a due imputati, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione lamentando, anzitutto, la mancanza di motivazione sulla volontà degli imputati di accedere al patteggiamento e, inoltre, l’assenza di motivazione sulla confisca dei telefoni cellulari e della somma di denaro sequestrati nell’abitazione. La prima doglianza è stata formulata in termini generici; la seconda ha contestato la confisca senza motivazione e senza individuazione dei beni nel dispositivo, salvo la sostanza stupefacente, della quale era stata disposta anche la distruzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto aspecifica e comunque smentita dagli atti la censura sulla volontà di patteggiare, poiché la definizione ex art. 444 c.p.p. risultava concordata tra pubblico ministero e imputati. Ha invece accolto la censura relativa alla confisca: il Tribunale non aveva indicato le ragioni dell’ablazione dei telefoni e del denaro, né il dispositivo identificava tali beni. La Corte ha ricordato che, per la confisca per sproporzione, occorrono la dimostrazione della sproporzione tra valore dei beni e redditi o proventi leciti e l’assenza di una giustificazione credibile della loro provenienza; per i traffici di modesta gravità la motivazione sulla sproporzione deve essere tanto più rigorosa quanto minore è il valore dei beni. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari e della somma di denaro sequestrati, restituendo gli atti al Tribunale di Lecce per un nuovo esame sul punto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La censura relativa all'omessa motivazione sulla volontà degli imputati di accedere al patteggiamento è aspecifica, poiché formulata in termini del tutto generici e smentita dagli atti, dai quali risulta che la definizione del procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. è stata concordata tra il Pubblico ministero e gli imputati.

    La doglianza sulla volontà di accedere al patteggiamento deve essere specificamente formulata; nel caso concreto è stata respinta perché generica e perché gli atti documentavano l’accordo tra imputati e pubblico ministero.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, anche il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è incluso tra quelli che consentono la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

    Il delitto di cui all’art. 73, comma 5, rientra, per effetto della modifica legislativa indicata, tra i reati che consentono la confisca per sproporzione prevista dall’art. 240-bis c.p.

  • art. 240-bis c.p.

    La condanna o l'applicazione della pena per uno dei reati compresi nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen. comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato quando, da un lato, sia dimostrata la sproporzione tra il loro valore economico e il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica svolta e, dall'altro, non sia fornita una giustificazione credibile della loro provenienza.

    La confisca per sproporzione presuppone la prova della sproporzione tra valore dei beni nella disponibilità del condannato e redditi o proventi leciti, nonché la mancanza di una giustificazione credibile della provenienza.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Si è inoltre precisato che l'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo novellato, richiede, nei casi di traffici di modesta gravità, ai quali normalmente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di valore non elevato, una motivazione sul requisito della sproporzione tra le disponibilità dell'imputato e i redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modesto sia il valore dei beni sequestrati (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida Matt, Rv. 286254 - 01).

    Nei casi di traffici di modesta gravità, la motivazione sulla sproporzione richiesta per la confisca deve essere particolarmente rigorosa quando i beni sequestrati hanno valore contenuto.

Massime di principio

  • La confisca per sproporzione richiede che sia dimostrata la sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi dichiarati o i proventi dell’attività economica lecita, oltre alla mancanza di una giustificazione credibile della provenienza.
  • Quando la confisca per sproporzione riguarda traffici di modesta gravità e beni di valore non elevato, la motivazione sulla sproporzione tra disponibilità e redditi leciti deve essere tanto più rigorosa quanto più modesto è il valore dei beni.
  • La confisca priva di motivazione può essere impugnata dall’imputato che abbia contestato l’esistenza di un nesso tra il reato e il bene; se la doglianza è fondata, la sentenza di patteggiamento va annullata limitatamente alla confisca, così da consentire all’interessato di far valere le proprie ragioni.
  • La statuizione di confisca deve indicare le ragioni poste a fondamento dell’ablazione e identificare i beni confiscati.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfisca

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