Cassazione Civile, Ordinanza n. 26141/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela; riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria proposta da un agente della riscossione per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la compravendita di un opificio industriale stipulata tra una società debitrice e una società acquirente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato inefficace l’atto di trasferimento. In appello la società venditrice aveva proposto impugnazione principale e la società acquirente impugnazione incidentale; la Corte d’appello aveva rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale dell’acquirente, ritenendolo tardivo e non giustificato dall’esito dell’impugnazione principale. La società acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 334 c.p.c., sostenendo che la propria impugnazione dovesse qualificarsi come impugnazione incidentale tardiva adesiva, ammissibile perché la sua posizione era inscindibilmente collegata a quella della venditrice e perché l’eventuale accoglimento dell’appello principale avrebbe inciso anche sulla sua sfera giuridica. La ricorrente ha inoltre contestato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sostenendo la tempestività e la natura adesiva della propria impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che il ricorso non soddisfacesse il requisito di specificità di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., perché non consentiva una sufficiente ricostruzione del fatto sostanziale e processuale e delle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che la censura era inammissibile per difetto di interesse, poiché la Corte d’appello aveva comunque deciso nel merito i motivi dell’appello principale e l’odierna ricorrente aveva impugnato solo la statuizione di inammissibilità del proprio appello, senza censurare i capi di merito ormai coperti da giudicato. Infine, ha ribadito che l’impugnazione incidentale adesiva non beneficia delle regole dell’impugnazione tardiva ex art. 334 c.p.c.: tale facoltà riguarda solo l’impugnazione incidentale in senso stretto proposta dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale, mentre l’impugnazione adesiva va proposta nel termine ordinario. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese in favore di entrambe le resistenti e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L’impugnazione incidentale tardiva è ammessa solo per la parte contro cui è proposta l’impugnazione principale o chiamata a integrare il contraddittorio in cause inscindibili; non opera per l’impugnazione incidentale adesiva, che deve rispettare il termine ordinario.
Il termine semestrale di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto tardivo l’appello incidentale dell’acquirente.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non consente di ricostruire con sufficiente precisione il fatto sostanziale e processuale e la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato per definire le cause inscindibili e la posizione della parte chiamata a integrare il contraddittorio, rispetto alla quale può operare l’impugnazione incidentale tardiva in senso stretto.
art. 111, secondo comma, Cost.
La Corte richiama il principio di ragionevole durata del processo per escludere un rinvio inutile quando la questione di merito è già stata valutata.
L’azione revocatoria comporta, nel caso di convenzione tra debitore e terzo acquirente, un rapporto di litisconsorzio necessario tra questi soggetti.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. è riservata alla parte contro la quale sia stata proposta l’impugnazione principale, o alla parte chiamata a integrare il contraddittorio in una causa inscindibile; non si estende all’impugnazione incidentale meramente adesiva.
- L’impugnazione incidentale adesiva non costituisce un’autonoma impugnazione tardiva, ma una difesa sviluppata all’interno del giudizio di impugnazione principale; pertanto deve essere proposta nel termine ordinario di impugnazione.
- Chi impugna in cassazione una declaratoria di inammissibilità della propria impugnazione deve comunque confrontarsi con le statuizioni di merito della sentenza impugnata, quando queste siano state esaminate e decise, altrimenti difetta l’interesse a censurare la sola qualificazione processuale dell’atto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non ricostruisce in modo sufficientemente chiaro il fatto processuale e la ratio decidendi della decisione impugnata, perché il giudizio di legittimità richiede una precisa individuazione delle censure rivolte alla sentenza.
- Nell’azione revocatoria proposta contro debitore e terzo acquirente, la posizione delle parti è inscindibile ai fini del contraddittorio, ma ciò non consente automaticamente l’uso dell’impugnazione tardiva per censure adesive già eventualmente riproposte oltre il termine ordinario.
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