Cassazione Penale, Sentenza n. 7624/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta per il reato di coltivazione di canapa indiana. Il ricorrente contestava che i giudici del riesame si erano basati su congetture relative a procedimenti non definiti e su comportamenti carcerari passati, senza applicare correttamente i criteri introdotti dalla legge 47/2015; inoltre non sarebbe stata valutata l'incidenza del tempo trascorso sulla concreta possibilità di reiterazione del reato né fornita adeguata concretezza e attualità del pericolo di recidiva; quanto al comportamento in carcere, non sarebbe stato dimostrato il nesso tra le presunte violazioni e la possibilità di contatti con soggetti di narcotraffico tali da escludere misure meno afflittive.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso e lo dichiara infondato. Motiva che il Tribunale, dopo il precedente annullamento, ha integrato la motivazione: ha richiamato la condanna in primo grado (pena di 5 anni in abbreviato), ha documentato la esistenza di altri procedimenti gravi a carico dell'imputato (tra cui il procedimento 'Epicentro' con richiesta di rinvio a giudizio per 416-bis e 629 co.2 aggravato), e ha riferito il rinvenimento di un telefono cellulare in carcere come prova sintomatica della volontà di mantenere contatti illeciti. La Corte richiama la corretta interpretazione dell'"attualità del pericolo" (come continuità del periculum libertatis e non come previsione di specifiche occasioni imminenti) e ritiene che, alla luce della personalità dell'indagato, dei precedenti e della violazione delle regole carcerarie, la custodia cautelare fosse giustificata e non sostituibile con misure meno afflittive. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norme relative alla responsabilità per reati e concorso; utilizzate per qualificare il reato contestato (concorso in coltivazione di stupefacenti).
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del Testo Unico sugli stupefacenti relativa alle fattispecie sanzionate e alle aggravanti; richiamata per inquadrare la violazione di traffico/coltivazione di stupefacenti.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione del reato; la Corte chiarisce che l'"attualità del pericolo" non equivale all'imminenza di una nuova occasione di reato, ma alla persistenza nel tempo del periculum libertatis valutato con riferimento alla personalità, modalità del fatto e contesto.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda la scelta della misura cautelare meno afflittiva; la Corte ha valutato e motivato perché la custodia carceraria risultava necessaria e le misure alternative non idonee a garantire il distacco dal contesto criminale.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; menzionata in relazione a richieste di rinvio a giudizio e come elemento che concorre, unitamente ad altri indici, a fondare il pericolo di reiterazione.
art. 629, comma 2, cod. pen.
Riguarda l'estorsione aggravata; richiamata come parte delle imputazioni oggetto di altri procedimenti pendenti che costituiscono elementi di rischio cautelare.
Richiamata dal ricorrente come criterio di valutazione delle esigenze cautelari (maggiore attenzione all'individualizzazione e alla proporzionalità). La Corte però valuta che il Tribunale abbia applicato correttamente i criteri di attualità e concretezza del pericolo richiesti dal nuovo quadro normativo e dalla giurisprudenza.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; citata in dispositivo.
Massime di principio
- Il requisito dell'"attualità del pericolo" ai fini cautelari non richiede la previsione di opportunità imminenti per commettere nuovi reati, ma una valutazione della persistenza nel tempo del periculum libertatis alla luce della vicinanza ai fatti, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale.
- La presenza di procedimenti pendenti e richieste di rinvio a giudizio per reati gravi (ad es. 416-bis) e le condanne in primo grado costituiscono elementi rilevanti per fondare il pericolo di reiterazione e la necessità della custodia cautelare.
- Il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare se vi siano elementi recenti o sintomatici (es. violazioni delle regole carcerarie) che mantengono attuale il rischio.
- La detenzione o l'uso illecito di dispositivi (es. telefono cellulare) in carcere può essere considerata indicativa della volontà di mantenere contatti illeciti e, quindi, di inidoneità delle misure meno afflittive a garantire l'astensione da condotte criminose.
- Se la Corte di legittimità ha annullato per motivazione insufficiente, il giudice del rinvio deve integrare e specificare la motivazione fornendo elementi concreti e non meramente congetturali a sostegno delle esigenze cautelari.
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata rispetto all'idoneità della misura meno afflittiva: il rifiuto di tali misure richiede argomentazioni supportate da fatti e indizi concreti.
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