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Sentenza

Sentenza n. 1273/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto sindacale del 25 giugno 2026 di nomina dei rappresentanti del Comune nella Commissione Tecnica di controllo ambientale della Centrale di Fiume Santo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comitato ha impugnato il decreto sindacale n. 7 del 25 giugno 2026, chiedendo l’annullamento anche degli atti presupposti, connessi e consequenziali, previa sospensione. Ha dedotto cinque motivi: violazione degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del d.lgs. 267/2000 e degli indirizzi consiliari sulle nomine, perché i curricula dei due designati non dimostrerebbero professionalità adeguate e non risulterebbe verificata la loro idoneità; violazione dell’art. 10 dello Statuto comunale, del d.lgs. 198/2006 e dell’art. 51 Cost., per la nomina di due uomini senza esplicitare le ragioni della deroga alla previsione diretta a garantire entrambi i sessi negli organismi collegiali; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e travisamento, poiché il decreto avrebbe richiamato genericamente i curricula e l’idoneità dei nominati senza illustrare valutazioni e criteri; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per inosservanza di uguaglianza, imparzialità e buon andamento; violazione di trasparenza e buon andamento per la mancata attivazione di una procedura pubblica e l’asserita assenza di una valutazione comparativa delle professionalità. Il Comune ha eccepito difetto di legittimazione attiva e tardività della domanda cautelare, sostenendo inoltre l’infondatezza nel merito. Il Comitato era stato costituito il 30 giugno 2026, cinque giorni dopo il decreto; la riunione precostitutiva del 29 giugno aveva individuato nelle recenti nomine comunali la ragione dell’iniziativa e l’assemblea del 1° luglio aveva deliberato il ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del Comitato. Ha richiamato i requisiti che consentono a un comitato spontaneo, in assenza di una specifica attribuzione normativa, di agire per interessi collettivi: coerenza delle finalità statutarie, consistenza e stabilità organizzativa, adeguata rappresentatività, collegamento territoriale e attività effettiva e continuativa per un apprezzabile periodo. Nel caso concreto, la costituzione del Comitato cinque giorni dopo l’atto impugnato, la stretta connessione documentata tra la sua formazione e la contestazione delle nomine e la deliberazione del ricorso pochi giorni dopo dimostravano il legame funzionale con l’impugnazione specifica. La residenza territoriale della maggior parte dei nove componenti e le finalità statutarie di tutela della salute e dell’ambiente non bastavano a provare stabilità, rappresentatività o attività precedente e continuativa; non erano state documentate iniziative di apprezzabile consistenza anteriori al ricorso né un percorso associativo autonomo e preesistente. La recente costituzione non è stata considerata isolatamente, ma insieme agli altri elementi. Tutti i motivi di merito sono rimasti assorbiti; il TAR non ha deciso la contestata tardività della domanda cautelare. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, d.lgs. 267/2000

    Nel caso di specie, dagli atti emerge che il Comitato ricorrente è stato costituito in data 30 giugno 2026, appena cinque giorni dopo l’adozione del provvedimento impugnato, risalente al 25 giugno 2026.

    La decisione non interpreta queste disposizioni: erano invocate dal Comitato contro le nomine, ma le relative censure sono rimaste assorbite dopo la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 10 Statuto comunale

    restando assorbita ogni ulteriore questione relativa alla fondatezza delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato.

    La censura relativa alla garanzia della presenza di entrambi i sessi non è stata esaminata nel merito per il difetto di legittimazione del Comitato.

  • d.lgs. 198/2006

    restando assorbita ogni ulteriore questione relativa alla fondatezza delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato.

    La censura fondata anche sul d.lgs. 198/2006 non è stata esaminata nel merito, essendo assorbita dall’inammissibilità.

  • art. 51 Cost.

    restando assorbita ogni ulteriore questione relativa alla fondatezza delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato.

    La questione relativa alla rappresentanza di genere, dedotta anche ai sensi dell’art. 51 Cost., è rimasta assorbita e non ha ricevuto una decisione di merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    restando assorbita ogni ulteriore questione relativa alla fondatezza delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato.

    Il TAR non ha valutato la dedotta insufficienza della motivazione del decreto, perché la carenza di legittimazione ha impedito l’esame delle censure sull’atto.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    restando assorbita ogni ulteriore questione relativa alla fondatezza delle censure proposte avverso il provvedimento impugnato.

    Le censure di uguaglianza, imparzialità e buon andamento non sono state decise nel merito.

  • art. 60 c.p.a.

    In sede di udienza camerale, fissata per la discussione dell’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Il giudizio, chiamato in camera di consiglio per l’istanza cautelare, è stato definito con sentenza in forma semplificata dopo l’avviso alle parti.

Massime di principio

  • In assenza di una specifica previsione normativa che attribuisca legittimazione processuale, un comitato spontaneo può agire a tutela di un interesse collettivo solo se dimostra effettiva rappresentatività, valutata considerando congiuntamente la coerenza delle finalità statutarie, la consistenza e stabilità dell’organizzazione, il collegamento territoriale e lo svolgimento di attività effettiva e continuativa per un apprezzabile periodo.
  • La mera enunciazione di finalità di tutela di interessi superindividuali, anche unita alla residenza territoriale dei componenti, non dimostra da sola la legittimazione del comitato: occorrono elementi concreti sulla struttura, sulla rappresentatività e sull’attività effettivamente svolta.
  • La costituzione del comitato in prossimità dell’atto impugnato non esclude di per sé la legittimazione, ma, se accompagnata dalla stretta correlazione temporale e funzionale con l’impugnazione e dalla mancanza di prova di una precedente attività rappresentativa o di un percorso associativo autonomo, può dimostrare che l’organismo è stato costituito in funzione della contestazione di quello specifico atto.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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