Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento M_D -OMISSIS-RE2025 -OMISSIS-del 31 ottobre 2025 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, notificato in data 18 dicembre 2025, con il quale si decreta nei riguardi del ricorrente la cessazione dal servizio permanente, per scarso rendimento, ai sensi degli articoli 923, comma 1, lettera d) e 932 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento e collocamento nella riserva
Esito
La controversia
Un ufficiale del Ruolo Normale del Corpo di Commissariato dell’Esercito ha impugnato il provvedimento del 31 ottobre 2025, notificato il 18 dicembre 2025, con cui il Ministero della Difesa ne aveva disposto la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento ai sensi degli artt. 923, comma 1, lettera d), e 932 del d.lgs. 66/2010, con collocamento nella riserva. Il testo non espone i motivi di ricorso nel merito. In sede cautelare il TAR aveva rilevato, in via sommaria, che l’Amministrazione non sembrava avere considerato adeguatamente la condizione personale e sanitaria dell’ufficiale, rimasto non idoneo al servizio per periodi prolungati e non sottoposto in tali periodi a valutazioni periodiche, né approfondito una possibile patologia psichiatrica.
La decisione
Dopo l’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini del riesame e dell’accertamento sanitario da parte della competente C.M.O., quest’ultima ha dichiarato l’ufficiale permanentemente e assolutamente non idoneo al servizio militare incondizionato, non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali dell’Amministrazione civile della Difesa. Con decreto dell’8 maggio 2026, con decorrenza dal 20 aprile 2026, la posizione è stata quindi modificata da congedo della riserva a congedo assoluto. Preso atto della dichiarazione del difensore del ricorrente, secondo cui la dispensa dal servizio per malattia aveva soddisfatto l’interesse sostanziale, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto e preso atto di quanto dichiarato dal procuratore di parte ricorrente, questo Collegio possa emettere una pronuncia di cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente, riconosciuta in giudizio a seguito della nuova valutazione sanitaria e del conseguente collocamento in congedo assoluto, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
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