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Sentenza

Sentenza n. 5925/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) del verbale di proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale di Pompei del 29 giugno 2026, nella parte in cui non ha proclamato eletto il ricorrente Attilio Malafronte e proclama eletti i consiglieri comunali secondo un ordine di cifra individuale illegittimamente determinato; b) dei verbali delle operazioni di scrutinio delle sezioni elettorali nn. 2, 6, 14 e 23, nella parte in cui non hanno attribuito al ricorrente i voti di preferenza validamente espressi mediante l’indicazione del nome “Attilio” accanto al simbolo della lista “I Pompeiani”; c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale; e per la correzione dei risultati elettorali e per la conseguente modifica della graduatoria dei candidati della lista “I Pompeiani”, mediante attribuzione al ricorrente dei voti di preferenza illegittimamente non riconosciuti e proclamazione del ricorrente quale primo dei non eletti in luogo del controinteressato Sig. Gerardo Conforti.

Giustizia amministrativa202604837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di proclamazione degli eletti del Consiglio comunale di Pompei del 29 giugno 2026 e verbali di scrutinio delle sezioni 2, 6, 14 e 23, per la mancata attribuzione di voti di preferenza espressi indicando il solo nome di battesimo del candidato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato, che aveva ottenuto 158 preferenze e si era collocato dopo il candidato primo dei non eletti, con 165 voti, ha impugnato la proclamazione e i verbali di scrutinio sostenendo che gli fossero stati sottratti almeno 15 voti nelle sezioni 2, 6, 14 e 23. Le schede riportavano, accanto al simbolo della lista, il solo nome di battesimo «Attilio», senza cognome. Ha invocato il favor voti di cui all’art. 64, comma 1, d.P.R. 570/1960: a suo avviso, l’indicazione identificava senza equivoci l’unico candidato della lista con quel nome e non rendeva riconoscibile l’elettore, poiché derivava da un errore materiale nel fac-simile elettorale distribuito dal candidato. Ha chiesto una verificazione, la correzione dei risultati e la proclamazione quale primo dei non eletti in luogo del controinteressato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni processuali né disporre la verificazione. Ha stabilito che gli artt. 71 e 73 d.lgs. 267/2000 prescrivono in modo chiaro e tassativo che la preferenza sia espressa indicando il cognome del candidato; pertanto, il voto espresso con il solo nome è nullo e può inoltre costituire un segno di riconoscimento. Il fatto che «Attilio» fosse il nome del solo candidato della lista non consente di derogare al dato normativo né elimina il rischio di riconoscibilità. Neppure l’errore nel fac-simile distribuito dal candidato rende validi i voti: secondo il Collegio, può anzi agevolare l’identificazione di chi abbia ricevuto quel materiale. Le spese sono state integralmente compensate per la natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 267/2000

    la normativa vigente, ossia gli artt. 71 e 73 del d.lgs. n. 267/2000, prescrive in termini chiari e tassativi che il voto di preferenza debba essere manifestato scrivendo il cognome, e non il solo nome, del candidato prescelto.

    Per l’espressione della preferenza nelle elezioni comunali deve essere indicato il cognome del candidato; la sola indicazione del nome di battesimo non soddisfa la prescrizione normativa.

  • art. 73 d.lgs. 267/2000

    la normativa vigente, ossia gli artt. 71 e 73 del d.lgs. n. 267/2000, prescrive in termini chiari e tassativi che il voto di preferenza debba essere manifestato scrivendo il cognome, e non il solo nome, del candidato prescelto.

    La preferenza espressa con il solo nome, anziché con il cognome, è invalida anche quando il nome consenta di individuare univocamente il candidato nella lista.

  • art. 64, comma 1, d.P.R. 570/1960

    il principio del favor voti non può spingere l’interprete a sposare una tesi che contrasterebbe frontalmente con l’inequivoco dato normativo dell’espressione del voto tramite l’indicazione del cognome, con inevitabili ricadute anche in termini di riconoscibilità del singolo elettore.

    Il favor voti impone di salvaguardare la volontà dell’elettore quando possibile, ma non può giustificare una modalità di espressione della preferenza contraria alla prescrizione tassativa di indicare il cognome, né superare il rischio di riconoscibilità del voto.

  • art. 130 c.p.a.

    La controversia è trattata secondo il rito relativo alle operazioni elettorali.

Massime di principio

  • Nelle elezioni comunali, la preferenza deve essere espressa indicando il cognome del candidato; l’indicazione del solo nome di battesimo è invalida anche se quel nome identifica univocamente un candidato della lista.
  • Il principio del favor voti non consente di superare una modalità di espressione della preferenza prescritta in termini chiari e tassativi dalla legge, né neutralizza il rischio che la scheda renda riconoscibile l’elettore.
  • La circostanza che un’indicazione di voto derivi da un errore nel materiale elettorale distribuito dal candidato non elimina il rischio di riconoscibilità; può, al contrario, agevolare la riconducibilità delle schede a chi abbia ricevuto quel materiale.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettorale
RamiElezioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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