Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad formatosi sull’istanza di rilascio di visto turistico dalla ricorrente in data 23.06.2025; e per il conseguente accertamento e la declaratoria - dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza e per la condanna - dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dell’Ambasciatore p.t., a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co.3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza di visto turistico presentata via PEC il 23 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di rilascio di visto turistico inviata via PEC il 23 giugno 2025, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’Amministrazione a farlo entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita resistendo. In istruttoria, il TAR aveva richiesto chiarimenti sulle ragioni per cui la sede diplomatica non avesse dato seguito alla nuova istanza e sulle iniziative previste per giungere a una decisione; l’Amministrazione non ha ottemperato alla richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’obbligo dell’Ambasciata di convocare la ricorrente entro trenta giorni e di avviare formalmente il procedimento, che dovrà concludersi entro i successivi sessanta giorni. Ha ritenuto che l’invio dell’istanza via PEC del 23 giugno 2025 non esonerasse la sede diplomatica dal dovere di consentire la formalizzazione di una domanda documentata mediante appuntamento e di compiere i successivi adempimenti procedimentali. Ha condannato l’Amministrazione alle spese, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato. La richiesta di commissario ad acta non risulta espressamente decisa.
Norme richiamate
con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co.3
La norma è richiamata dalla ricorrente a fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta; la sentenza non si pronuncia espressamente su tale richiesta.
ex art. 60 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.
Massime di principio
- La presentazione via PEC di un’istanza di visto non esonera la sede diplomatica dal dovere di consentire al richiedente di formalizzare una domanda documentata mediante appuntamento e di svolgere i successivi adempimenti necessari alla conclusione del procedimento.
- Quando l’amministrazione consolare non dà seguito alla richiesta di formalizzazione della domanda, il giudice può accertare l’obbligo di convocare l’interessato entro un termine e di concludere il procedimento entro un ulteriore termine.
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