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Sentenza

Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202607112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Ministero della Difesa sull’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere, con richiesta dei benefici assistenziali connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (familiari superstiti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, eredi di un capitano dell’Esercito deceduto per mesiotelioma pleurico epitelioide di basso grado, diagnosticato nel 2022, hanno riferito che la patologia sarebbe derivata dall’esposizione ad amianto durante il servizio prestato a Casale Monferrato dal 6 giugno al 20 novembre 1969. Con istanza del 7 luglio 2025 hanno chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’equiparazione del congiunto alle vittime del dovere e le relative provvidenze. Dopo comunicazioni ministeriali del 6 agosto e del 19 settembre 2025, non era stato adottato un provvedimento conclusivo. Hanno quindi agito contro il silenzio, deducendo la violazione degli artt. 2, 5, 6, 7, 11, 14 e 16 del d.P.R. 461/2001 e sostenendo che il procedimento dovesse concludersi entro 290 giorni. La domanda comprendeva anche l’accertamento dell’inerzia sulla richiesta di status di vittima del dovere e dei benefici economici, oltre alla richiesta di fissazione di un termine per provvedere.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa limitatamente alla domanda relativa al riconoscimento dello status di vittima del dovere e ai benefici collegati: le provvidenze spettano in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e l’amministrazione svolge una verifica vincolata, sicché la posizione delle superstiti ha natura di diritto soggettivo assistenziale e la controversia appartiene al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riproporre il giudizio davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il ricorso è stato invece accolto quanto alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il TAR ha stabilito che, in assenza di un termine complessivo espresso, il termine procedimentale si ricava sommando i termini previsti per le singole fasi dal d.P.R. 461/2001 e ammonta a 290 giorni; sulla base della data dell’istanza riconosciuta dall’amministrazione, 8 luglio 2025, il termine scadeva il 24 maggio 2026. Poiché il provvedimento non risultava adottato neppure dopo tale scadenza, è stata dichiarata illegittima l’inerzia ed è stato ordinato al Ministero di concludere il procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione via PEC o dalla precedente notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    con la procedura ex artt. 31 e 117 c.p.a. sono tutelabili unicamente controversie relative alla mancata adozione di un provvedimento espresso richiesto dall’ordinamento per la regolazione di interessi che rientrino in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo

    Il rito sul silenzio presuppone la giurisdizione amministrativa sulla situazione sostanziale: non è esperibile quando la controversia riguarda un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario.

  • art. 1, commi 563 e 564, l. 266/2005

    Tale posizione ha la consistenza del diritto soggettivo di natura assistenziale alla percezione delle provvidenze economiche e non dell’interesse legittimo, perché gli aiuti sono riconosciuti in via diretta dalla legge, mentre all’amministrazione compete soltanto il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, senza alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quantum dell’erogazione.

    Le controversie sui benefici per le vittime del dovere e i familiari superstiti spettano al giudice ordinario, poiché la posizione tutelata è un diritto soggettivo assistenziale e l’amministrazione svolge un controllo vincolato sui requisiti.

  • art. 2 l. 2248/1865, all. E

    Pertanto, trattandosi di un diritto soggettivo perfetto, la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo il criterio generale di riparto di cui all’art. 2 della legge n. 2248/1865 all. E, non influendo né l’emanazione di un atto amministrativo, né la proposizione di una domanda giudiziale di annullamento

    La natura paritetica del rapporto e la consistenza di diritto soggettivo determinano la giurisdizione ordinaria, anche se è stato adottato un atto amministrativo o è stata proposta una domanda di annullamento.

  • art. 11 c.p.a.

    rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.

  • d.P.R. 461/2001

    il termine procedimentale entro il quale l’amministrazione deve adottare il provvedimento finale risulta dalla sommatoria dei termini previsti, “a giorni”, per ciascuna delle fasi in cui si articola l’unitario procedimento.

    In mancanza di una disposizione che stabilisca la durata complessiva del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, il termine finale si ricava sommando i termini delle singole fasi; nel caso deciso il TAR lo ha determinato in 290 giorni.

Massime di principio

  • Il rito avverso il silenzio è utilizzabile soltanto quando la mancata adozione dell’atto riguarda una materia devoluta alla giurisdizione amministrativa; non può essere impiegato per tutelare un diritto soggettivo la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
  • Le controversie sui benefici assistenziali riconosciuti ai dipendenti pubblici vittime del dovere e ai familiari superstiti appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la legge predetermina le provvidenze e all’amministrazione compete soltanto verificare la sussistenza dei requisiti, senza discrezionalità sull’an e sul quantum.
  • Quando la disciplina del procedimento di riconoscimento della causa di servizio non stabilisce un termine complessivo, il termine per l’adozione del provvedimento finale si determina sommando i termini previsti per le singole fasi; il TAR ha quantificato tale durata complessiva in 290 giorni.
  • Decorso il termine di conclusione del procedimento senza l’adozione del provvedimento finale, il giudice può dichiarare illegittimo il silenzio e ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoTermini del procedimento e silenzioCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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