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Sentenza

Sentenza n. 5924/2026 - Napoli, Sezione 3

Giustizia amministrativa202301556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse in ragione della prossima scadenza della graduatoria, prorogata fino al 30 novembre 2026. Non ha esaminato nel merito la spettanza dei 1,5 punti né la legittimità degli atti impugnati. Spese compensate per giustificati motivi.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso dirigenziale regionale, diniego dell’attribuzione di 1,5 punti per un diploma di specializzazione e successiva graduatoria con nomina dei vincitori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 9 del 2 febbraio 2023, nella quale era collocata al 44° posto con 53 punti, il diniego regionale del 14 febbraio 2023 e la scheda individuale che non le aveva attribuito 1,5 punti per il diploma di specializzazione universitario biennale previsto dal bando. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al punteggio aggiuntivo e al conseguente corretto posizionamento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto dirigenziale n. 40 del 28 aprile 2023, pubblicato il 2 maggio 2023, di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, reiterando la richiesta di attribuzione del punteggio. Il giudizio non è stato deciso nel merito: la ricorrente ha dichiarato che, per effetto della proroga al 30 novembre 2026 della validità delle graduatorie prevista dall’art. 27 della l.r. Campania n. 2/2026 e della prossima scadenza della graduatoria, era venuto meno il proprio interesse al ricorso, chiedendone l’improcedibilità e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    ritenuto pertanto di dichiarare l’ improcedibilità del ricorso per le ragioni esposte e di compensare le spese di giudizio per giustificati motivi;

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    ritenuto pertanto di dichiarare l’ improcedibilità del ricorso per le ragioni esposte e di compensare le spese di giudizio per giustificati motivi;

    La disposizione è richiamata dal TAR a fondamento della pronuncia processuale e della regolazione delle spese, che sono state compensate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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