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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07247/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato dichiarato colpevole dal Tribunale di Milano e confermato in appello per il reato di cui all'art. 642 c.p., per aver denunciato falsamente tre sinistri per ottenere indennizzi assicurativi. Ha proposto ricorso in cassazione articolando cinque motivi: (1) errata qualificazione giuridica del fatto, asserendo che i sinistri si erano effettivamente verificati; (2) vizio nella fase di ammissione del giudizio abbreviato per mancata ammissione di due consulenze tecniche d'ufficio svolte in giudizi civili, ritenute prova dirimente; (3) difetto della condizione di procedibilità per tardiva proposizione della querela, sostenendo che il termine era spirato al 19/03/2020; (4) carenza dell'elemento soggettivo (dolo) poiché i sinistri sarebbero realmente accaduti; (5) vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tutti i motivi sono stati ritenuti o generici e consistenti in una indebita rivalutazione del merito (motivi 1 e 4), o manifestamente infondati per carenza di deduzioni specifiche (motivi 2 e 3), o comunque correttamente motivati in sede di merito in ordine alla negazione delle attenuanti e dei benefici (motivo 5). Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Allianz Next s.p.a. per complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che sanziona la frode assicurativa tramite dichiarazioni mendaci: la Corte ha confermato che la fattispecie era correttamente contestata e provata in fatto, ritenendo presente il reato contestato.

  • art. 124 cod. pen.

    Termine di querela previsto per i reati procedibili a querela di parte: la Corte ha ritenuto tempestiva la querela presentata il 19/06/2020, calcolando il termine dalla conoscenza certa del fatto attestata dalla relazione dell'agenzia del 26/03/2020.

  • art. 148 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni)

    La Corte ha richiamato la disciplina relativa alle procedure amministrative per i sinistri; ha inoltre ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui, se prevista la procedura dell'art. 148, il termine di querela decorre dallo spirare di 30 giorni dall'obbligatoria comunicazione dell'esito degli approfondimenti.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha negato l'applicazione per la reiterazione e la sistematicità delle condotte del ricorrente, valutate come indice di scelta professionale.

  • art. 175 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: il giudice di merito ha escluso il beneficio per la pluralità e la professionalità della condotta, rendendo negativo il giudizio prognostico sul futuro comportamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione.

  • sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)

    Richiamata in tema di misura della cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha disposto il versamento in favore della cassa delle ammende nella misura equitativamente determinata di euro 3.000.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso in cassazione che si limitano a una generica richiesta di rivalutazione del merito delle prove sono inammissibili.
  • Richieste di ammissione di documenti o consulenze di prove già svolte in altri giudizi devono indicare specificamente l'indispensabilità di tali elementi ai fini della decisione; deduzioni generiche risultano inefficaci.
  • La tempestività della querela si valuta in relazione alla effettiva conoscenza del fatto da parte del querelante; in mancanza di specifiche allegazioni difensive sul momento di tale conoscenza, la contestazione sulla tardività è generica e non fondata.
  • L'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici (sospensione condizionale, non menzione) è giustificata quando la condotta è reiterata, sistematica e manifesta professionalità nella commissione dei reati, compromettendo un giudizio prognostico positivo.
  • In tema di frode assicurativa, l'attivazione o meno della procedura amministrativa ex art. 148 c.d.a. incide sui termini per la querela; se si invoca tale procedura in ricorso, il ricorrente deve dimostrare tempi e comunicazioni rilevanti.
  • La Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di somme per cassa delle ammende e alle spese processuali quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.

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