Cassazione Penale, Sentenza n. 07247/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato dichiarato colpevole dal Tribunale di Milano e confermato in appello per il reato di cui all'art. 642 c.p., per aver denunciato falsamente tre sinistri per ottenere indennizzi assicurativi. Ha proposto ricorso in cassazione articolando cinque motivi: (1) errata qualificazione giuridica del fatto, asserendo che i sinistri si erano effettivamente verificati; (2) vizio nella fase di ammissione del giudizio abbreviato per mancata ammissione di due consulenze tecniche d'ufficio svolte in giudizi civili, ritenute prova dirimente; (3) difetto della condizione di procedibilità per tardiva proposizione della querela, sostenendo che il termine era spirato al 19/03/2020; (4) carenza dell'elemento soggettivo (dolo) poiché i sinistri sarebbero realmente accaduti; (5) vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tutti i motivi sono stati ritenuti o generici e consistenti in una indebita rivalutazione del merito (motivi 1 e 4), o manifestamente infondati per carenza di deduzioni specifiche (motivi 2 e 3), o comunque correttamente motivati in sede di merito in ordine alla negazione delle attenuanti e dei benefici (motivo 5). Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Allianz Next s.p.a. per complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma che sanziona la frode assicurativa tramite dichiarazioni mendaci: la Corte ha confermato che la fattispecie era correttamente contestata e provata in fatto, ritenendo presente il reato contestato.
Termine di querela previsto per i reati procedibili a querela di parte: la Corte ha ritenuto tempestiva la querela presentata il 19/06/2020, calcolando il termine dalla conoscenza certa del fatto attestata dalla relazione dell'agenzia del 26/03/2020.
art. 148 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni)
La Corte ha richiamato la disciplina relativa alle procedure amministrative per i sinistri; ha inoltre ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui, se prevista la procedura dell'art. 148, il termine di querela decorre dallo spirare di 30 giorni dall'obbligatoria comunicazione dell'esito degli approfondimenti.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha negato l'applicazione per la reiterazione e la sistematicità delle condotte del ricorrente, valutate come indice di scelta professionale.
Norma sulla sospensione condizionale della pena: il giudice di merito ha escluso il beneficio per la pluralità e la professionalità della condotta, rendendo negativo il giudizio prognostico sul futuro comportamento.
Norma che impone la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione.
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata in tema di misura della cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha disposto il versamento in favore della cassa delle ammende nella misura equitativamente determinata di euro 3.000.
Massime di principio
- I motivi di ricorso in cassazione che si limitano a una generica richiesta di rivalutazione del merito delle prove sono inammissibili.
- Richieste di ammissione di documenti o consulenze di prove già svolte in altri giudizi devono indicare specificamente l'indispensabilità di tali elementi ai fini della decisione; deduzioni generiche risultano inefficaci.
- La tempestività della querela si valuta in relazione alla effettiva conoscenza del fatto da parte del querelante; in mancanza di specifiche allegazioni difensive sul momento di tale conoscenza, la contestazione sulla tardività è generica e non fondata.
- L'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici (sospensione condizionale, non menzione) è giustificata quando la condotta è reiterata, sistematica e manifesta professionalità nella commissione dei reati, compromettendo un giudizio prognostico positivo.
- In tema di frode assicurativa, l'attivazione o meno della procedura amministrativa ex art. 148 c.d.a. incide sui termini per la querela; se si invoca tale procedura in ricorso, il ricorrente deve dimostrare tempi e comunicazioni rilevanti.
- La Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di somme per cassa delle ammende e alle spese processuali quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
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