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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22594/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), sostenendo che la condotta si sarebbe limitata a una fermata legittima per operazioni di carico/scarico in corrispondenza del passo carrabile (art. 158 c.d.s.) e che, alla luce delle immagini video, il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato o considerato non punibile (art. 650 e art. 337 c.p.; invocata anche, in subordine, l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. o l'irrogazione della sola pena pecuniaria). Denunciava inoltre vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e confutava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Enzo PRUDENTE). In via subordinata ha sostenuto la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: (i) non è consentito in cassazione un nuovo apprezzamento del materiale probatorio né la revisione dei fatti senza specifica e concreta deduzione del travisamento; (ii) la giurisprudenza ricavabile dal precedente citato ammette che il parcheggio/posizionamento del veicolo tale da impedire il passaggio può integrare il reato di violenza privata; (iii) le questioni di riqualificazione e la domanda di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) non potevano essere sollevate per la prima volta in Cassazione; (iv) non erano ammissibili documenti o provvedimenti prodotti in cassazione che non fossero stati utilizzati nei gradi precedenti; per questi motivi il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato o inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    La Corte conferma che integra il reato la condotta che, mediante mezzo idoneo, priva coattivamente l'offeso della libertà di azione: il parcheggio/fermata che ostruisca il passaggio può configurare violenza privata

  • art. 650 cod. pen.

    Il ricorrente aveva chiesto la riqualificazione nel reato di cui all'art. 650; la Corte ha ritenuto tale questione inedita in cassazione e quindi inammissibile, oltre che connessa a diversa valutazione di fatto

  • art. 337 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente quale possibile diversa qualificazione del fatto (contrasto con pubblico ufficiale), ma la Corte ha considerato la questione non specificamente dedotta e, dunque, inammissibile in cassazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

    La Corte richiama il principio per cui l'eventuale applicazione dell'art. 131‑bis non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se la questione era deducibile nei precedenti gradi di giudizio

  • art. 158 cod. strada

    divieto di sosta e deroghe per operazioni di carico/scarico; passo carrabile

    La Corte territoriale ha considerato la normativa sulla sosta e il passo carrabile, rilevando comunque che la configurazione del reato non richiede che l'autorizzazione al passo carrabile escluda la configurazione di violenza privata quando il veicolo impedisca l'accesso

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) e comma 3

    Richiamata in relazione ai limiti delle censure ammissibili in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) e al divieto di dedurre per la prima volta questioni non specificamente devolute

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato

  • Sez. 5, n. 1913/2017 (giurisprudenza)

    Precedente richiamato dalla Corte che afferma la possibilità di integrare violenza privata con il parcheggio/fermata che blocchi il passaggio: la Corte di legittimità lo ritiene applicabile al caso concreto

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio: contestazioni generiche sull'attendibilità delle fonti o sulla valutazione del video, senza specifici e concreti profili di travisamento, sono inammissibili.
  • La riqualificazione del fatto o l'invocazione di istituti nuovi (es. esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis) non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione se la questione era deducibile nei gradi precedenti.
  • La condotta consistente nel porre un veicolo in modo da impedire l'accesso o il passaggio può integrare il reato di violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p., quando il mezzo sia idoneo a privare l'offeso della libertà di azione.
  • Documenti e provvedimenti non prodotti nei precedenti gradi non possono essere formulativamente utilizzati in Cassazione salvo che si tratti di documenti che non potevano essere prodotti prima e purché non costituiscano una "prova nuova" soggetta a nuovo apprezzamento.
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e a sanzioni economiche (Cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.; quindi occorre valutare cautamente la fondatezza delle censure e la loro ammissibilità prima di proporre ricorso

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