Cassazione Penale, Sentenza n. 22594/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), sostenendo che la condotta si sarebbe limitata a una fermata legittima per operazioni di carico/scarico in corrispondenza del passo carrabile (art. 158 c.d.s.) e che, alla luce delle immagini video, il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato o considerato non punibile (art. 650 e art. 337 c.p.; invocata anche, in subordine, l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. o l'irrogazione della sola pena pecuniaria). Denunciava inoltre vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e confutava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Enzo PRUDENTE). In via subordinata ha sostenuto la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: (i) non è consentito in cassazione un nuovo apprezzamento del materiale probatorio né la revisione dei fatti senza specifica e concreta deduzione del travisamento; (ii) la giurisprudenza ricavabile dal precedente citato ammette che il parcheggio/posizionamento del veicolo tale da impedire il passaggio può integrare il reato di violenza privata; (iii) le questioni di riqualificazione e la domanda di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) non potevano essere sollevate per la prima volta in Cassazione; (iv) non erano ammissibili documenti o provvedimenti prodotti in cassazione che non fossero stati utilizzati nei gradi precedenti; per questi motivi il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato o inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
La Corte conferma che integra il reato la condotta che, mediante mezzo idoneo, priva coattivamente l'offeso della libertà di azione: il parcheggio/fermata che ostruisca il passaggio può configurare violenza privata
Il ricorrente aveva chiesto la riqualificazione nel reato di cui all'art. 650; la Corte ha ritenuto tale questione inedita in cassazione e quindi inammissibile, oltre che connessa a diversa valutazione di fatto
Invocato dal ricorrente quale possibile diversa qualificazione del fatto (contrasto con pubblico ufficiale), ma la Corte ha considerato la questione non specificamente dedotta e, dunque, inammissibile in cassazione
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La Corte richiama il principio per cui l'eventuale applicazione dell'art. 131‑bis non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se la questione era deducibile nei precedenti gradi di giudizio
divieto di sosta e deroghe per operazioni di carico/scarico; passo carrabile
La Corte territoriale ha considerato la normativa sulla sosta e il passo carrabile, rilevando comunque che la configurazione del reato non richiede che l'autorizzazione al passo carrabile escluda la configurazione di violenza privata quando il veicolo impedisca l'accesso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) e comma 3
Richiamata in relazione ai limiti delle censure ammissibili in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) e al divieto di dedurre per la prima volta questioni non specificamente devolute
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato
Sez. 5, n. 1913/2017 (giurisprudenza)
Precedente richiamato dalla Corte che afferma la possibilità di integrare violenza privata con il parcheggio/fermata che blocchi il passaggio: la Corte di legittimità lo ritiene applicabile al caso concreto
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio: contestazioni generiche sull'attendibilità delle fonti o sulla valutazione del video, senza specifici e concreti profili di travisamento, sono inammissibili.
- La riqualificazione del fatto o l'invocazione di istituti nuovi (es. esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis) non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione se la questione era deducibile nei gradi precedenti.
- La condotta consistente nel porre un veicolo in modo da impedire l'accesso o il passaggio può integrare il reato di violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p., quando il mezzo sia idoneo a privare l'offeso della libertà di azione.
- Documenti e provvedimenti non prodotti nei precedenti gradi non possono essere formulativamente utilizzati in Cassazione salvo che si tratti di documenti che non potevano essere prodotti prima e purché non costituiscano una "prova nuova" soggetta a nuovo apprezzamento.
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e a sanzioni economiche (Cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.; quindi occorre valutare cautamente la fondatezza delle censure e la loro ammissibilità prima di proporre ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22437/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22438/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22439/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22440/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22443/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22444/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →