Cassazione Penale, Sentenza n. 8615/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marronaro impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (mancata esecuzione di un ordine del giudice, art. 388, comma 2, cod. pen.) e aveva confermato le statuizioni civili. Egli deduce, in sintesi: carenza di prova e illogicità nel ritenere che fosse amministratore di fatto di "Aguglia s.r.l."; difetto di correlazione tra capo di imputazione e motivazione in ordine al tempus commissi delicti; legittimità e giustificazione tecnica della sospensione dei lavori (con conseguente assenza dell'elemento soggettivo di elusione); errata applicazione dell'art. 388 cod. pen. per mancata verifica dell'infungibilità della prestazione e prospetta la prova dell'innocenza e la revoca delle statuizioni civili. Ha anche chiesto, in subordine, la riunione del procedimento con quello a carico dell'amministratore di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sulla qualifica di amministratore di fatto) e infondato il secondo (sulla presunta mancata correlazione tra accusa e sentenza). Ha però accolto i motivi terzo e quarto, rilevando che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato la giustificazione tecnica della sospensione dei lavori né ha verificato compiutamente la sussistenza dell'elemento di elusione o dell'infungibilità della prestazione richiesta dall'ordinanza civile (requisiti necessari per far sorgere responsabilità penale ai sensi dell'art. 388, comma 2). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice di merito (Corte d'appello competente in grado di appello per valore) affinché approfondisca i fatti in ordine a tali profili e si pronunci nuovamente anche sulle statuizioni civili conseguenti.
Norme richiamate
Norma che punisce la mancata esecuzione di un ordine del giudice; la Corte ricorda che per la rilevanza penale occorre non solo l'inottemperanza, ma o l'elusione dolosa del provvedimento o l'infungibilità della prestazione (cioè la necessità della collaborazione personale dell'obbligato)
Procedura che ha originato l'ordinanza cautelare che imponeva l'esecuzione di interventi urgenti per la staticità dell'edificio; contesto fattuale da cui è scaturito il procedimento penale
art. 669-decies cod. proc. civ.
Strumento processuale utilizzato dalla ditta per chiedere la modifica dell'ordinanza cautelare: la Corte segnala che il ricorso al giudice civile per modificare l'ordine può essere un elemento rilevante per valutare l'assenza di volontà elusiva
Norma sul deposito di "motivi nuovi" d'appello; la Cassazione ha ritenuto valutabili alcuni motivi nuovi attinenti alla giustificazione tecnica della sospensione dei lavori
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento alla regola che limita il sindacato di merito in Cassazione quando non sia dimostrata l'evidenza dell'innocenza; la Corte ha richiamato il criterio ma ha ritenuto che, per i profili accolti, fosse necessario un ulteriore approfondimento di merito
Giurisprudenza Sez. U., n. 36692/2007 (Vuocolo) e successivi precedenti di legittimità
Principio consolidato: il mero rifiuto di ottemperare non configura automaticamente elusione penale; è necessario verificare la presenza di artifici o di una volontà di sottrarsi all'ordine, oppure che la prestazione fosse infungibile
Massime di principio
- Per integrare il reato di cui all'art. 388, comma 2, cod. pen. non basta l'inottemperanza: è necessario dimostrare l'elusione dolosa o che la prestazione fosse infungibile (cioè doveva essere effettuata necessariamente dall'obbligato)
- La sospensione di lavori per motivate ragioni tecniche e il ricorso al giudice civile per modificare l'ordine possono essere elementi che escludono il dolo elusivo e qualificano la condotta come esercizio legittimo di diritti o come scelta tecnica difendibile
- La qualificazione soggettiva (es. amministratore di fatto) richiede elementi concreti e ripetuti di inserimento gestionale; contestarla in Cassazione richiede che la sentenza di merito presenti vizi logico-giuridici non meramente rivalutabili in fatto
- La discrepanza temporale fra la data indicata nel capo di imputazione e le circostanze richiamate in motivazione non determina automaticamente vizio se l'imputato ha avuto la possibilità effettiva di difendersi rispetto agli elementi considerati
- In processi complessi con profili tecnici, la Corte di merito deve rispondere specificamente alle deduzioni difensive (anche su prove nuove e importi già spesi) quando influiscono sulla valutazione del dolo o dell'infungibilità; in mancanza, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame di merito
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