Cassazione Civile, Ordinanza n. 21186/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di numerosi dipendenti sanitari di ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per avere svolto turni di pronta disponibilità in misura superiore ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva di settore. In primo grado e nel primo appello la domanda era stata rigettata; in sede rescindente la Cassazione aveva chiarito che il limite di sei/dieci turni mensili previsto dalle clausole collettive non ha natura di limite temporale assoluto e invalicabile, ma di regola programmatica, sicché lo sforamento è possibile, fermo il diritto all’indennità prevista e salvo il risarcimento del danno se la violazione abbia inciso sul recupero delle energie psicofisiche e sul diritto al riposo. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha accertato un uso generalizzato e massiccio della pronta disponibilità, ritenendo che la frequenza dei turni avesse causato stress psico-fisico e compressione della vita privata e di relazione, liquidando il danno in via equitativa e riconoscendo l’operatività della prescrizione solo per il periodo anteriore al deposito/notificazione del ricorso secondo la ricostruzione del giudice di rinvio. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato l’assenza di un accertamento del pregiudizio psico-fisico, l’asserito riconoscimento del danno senza specifica prova del pregiudizio alla vita privata, la pretesa configurazione di un abuso senza adeguata motivazione, l’estensione del beneficio anche a soggetti che sarebbero stati esclusi dalla disciplina collettiva, l’individuazione del dies interruttivo della prescrizione nel deposito del ricorso anziché nella notificazione e l’asserita nullità della motivazione sulla liquidazione equitativa. I lavoratori hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale sulle spese di lite, contestando la compensazione disposta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale salvo il quinto motivo, accolto parzialmente limitatamente alla questione dell’effetto interruttivo della prescrizione, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata solo sul punto della prescrizione, decidendo nel merito con il solo correttivo aritmetico conseguente: il dies interruttivo va individuato nella notificazione del ricorso e non nel suo deposito, con conseguente esclusione della frazione di credito relativa al periodo 17.10-21.11.2012. Tutte le altre statuizioni della sentenza di rinvio sono state confermate, compresa la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento delle somme riconosciute e la regolazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’azienda ricorrente per 5/6, con compensazione del residuo.
Norme richiamate
art. 7 CCNI Comparto Sanità del 20 settembre 2001
"di regola" non possono essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni
La previsione sul numero dei turni di pronta disponibilità ha natura programmatica e non costituisce un limite temporale assoluto e invalicabile; lo sforamento è possibile, ma può generare responsabilità risarcitoria se incide sul riposo e sul recupero delle energie psicofisiche.
art. 17, comma 4, CCNL Comparto Sanità - dirigenza medico veterinaria 2002/2005
"di regola" non possono essere previsti più di dieci turni
La clausola è letta come regola generale di organizzazione del servizio, derogabile in presenza di esigenze di continuità, non come divieto assoluto di superamento del numero dei turni.
Richiamato dai motivi di ricorso sulla prova del pregiudizio; la Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto perché il danno da lesione del riposo è risarcibile anche quale danno in re ipsa nei limiti individuati dalla precedente pronuncia rescindente.
Il giudice del rinvio deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione; la censura in cassazione può riguardare la mancata o impropria attuazione di tali principi.
È il parametro processuale invocato per le doglianze di violazione di legge e nullità della sentenza.
La liquidazione equitativa richiede una motivazione controllabile, basata su criteri oggettivi e verificabili che consentano di ricostruire il percorso logico della quantificazione.
Richiamato in relazione all’asserito abuso nell’organizzazione dei turni; la Corte ha escluso l’arbitrarietà della valutazione di merito perché fondata sul dato quantitativo e sulla lesione del riposo.
Invocato per contestare la correttezza nell’esecuzione del rapporto; la Corte ha confermato che l’uso massiccio della pronta disponibilità, oltre la regola contrattuale, integra inadempimento.
La Corte esclude la prescrizione quinquennale e conferma la prescrizione decennale del credito da inadempimento contrattuale; precisa però che l’effetto interruttivo si produce con la notificazione dell’atto al debitore, non con il mero deposito del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione sulla liquidazione equitativa; la Corte reputa la motivazione sufficiente e non illogica.
Norma richiamata nel ricorso incidentale sulle spese; la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamato in relazione alla compensazione delle spese; il controllo di legittimità è limitato e nel caso concreto non emergono violazioni rilevanti.
art. 24 Cost.
Evocato nel ricorso incidentale sulle spese, ma senza esito favorevole ai ricorrenti incidentali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.
Massime di principio
- Le clausole collettive che fissano un numero massimo di turni di pronta disponibilità indicato "di regola" non introducono un divieto assoluto di superamento, ma una regola organizzativa derogabile per esigenze di servizio; tuttavia il superamento può costituire inadempimento se, in concreto, comprime in modo intollerabile il diritto al riposo del lavoratore.
- Il danno derivante dalla violazione dei limiti di pronta disponibilità può essere riconosciuto anche senza una specifica prova di un autonomo pregiudizio psico-fisico, quando la lesione del riposo e della vita privata emerga in concreto come conseguenza dell’organizzazione datoriale, nei limiti del principio affermato in sede rescindente.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è censurabile in cassazione solo se il giudice omette del tutto la motivazione, utilizza criteri incongrui o perviene a risultati manifestamente sproporzionati; il giudice deve indicare un parametro monetario di base e i fattori oggettivi usati per adeguarlo al caso concreto.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni nuove estranee al perimetro tracciato dalla pronuncia rescindente; la censura ammissibile deve investire la corretta attuazione dei principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione.
- Nei rapporti di credito da inadempimento contrattuale opera la prescrizione decennale; ai fini interruttivi, però, nelle azioni introdotte con ricorso, rileva la notificazione dell’atto al debitore e non il solo deposito in cancelleria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21078/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21100/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21142/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21144/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21145/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21147/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →